domenica 27 gennaio 2008

I soliti sospetti: storia della legge sullo stupro. Quando c'erano i capi famiglia e lo Ius Corrigendi

Storia della Legge sulla violenza sessuale: uno stupro culturale durato venti anni e più.


Giusto per fare un ripasso su come le sentenze morali (cioè: prima il legislatore decide se il soggetto/oggetto di cui parla la legge è moralmente riconoscibile e poi emette il giudizio sul quale si fonda la legge) siano alla base di molte leggi in Italia, voglio raccontarvi – e la ricordo assieme a voi – un pezzetto di storia recente della giurisprudenza italiana durante la quale si sono fatte grandi battaglie.

Non mi interesso di lunghezza o asprezza delle pene – che ritengo non servano (la questione è molto più complessa e ne parleremo, un po' ne abbiamo già parlato)- ma mi piace capire che valore viene attribuito alle persone sul piano morale e quindi legislativo.

Volente o nolente: la discussione che determina l'approvazione di una legge ha un impatto dal punto di vista culturale che rispetto alle questioni di genere in tanti anni è stata davvero fondamentale. La difficoltà di acquisire diritti - che ci vengono riconosciuti solo attraverso l'applicazione di leggi esistenti - anche sulla carta è una cosa con la quale ci scontriamo molto spesso.

Ricordo, giusto per fare riferimento alla nostra storia recente, le battaglie sulla legge per la Procreazione Medicalmente Assistita, la legge 194 su consultori e aborto perennemente rimessa in discussione, la proposta (quasi utopica) di legge sulle Unioni di Fatto (Pacs o Di.Co). Per ciascuna di queste leggi è stato ed è importante combattere contro moralismi di ogni genere che allontanano sempre di più la discussione dal piano dei diritti per reinserirla sul piano dei pregiudizi o delle ideologie tout court. Perciò, appunto, vi racconto questa storia che non sembra ancora essersi conclusa...

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Prima dell’attuale codice penale c’era (e c’e’ ancora nelle parti non modificate) il Codice Rocco, elaborato e promulgato in pieno regime fascista. La parte più difficile da modificare, a cui i giuristi erano attaccati per tradizione, era (lo è sempre) quella dei diritti individuali.

Tra questi un particolare interesse veniva destinato al mantenimento del sistema familiare patriarcale fascista in cui la donna era (o è?) “sposa e madre esemplare”, creatura soggetta ed obbediente al suo destino biologico, alla funzione riproduttiva esaltata come missione per il bene della Patria, cioè del Regime.

A quell’epoca esisteva la figura del Capo Famiglia che derivava in qualche modo da quella del Pater Familias dell’antica roma.

Per il Codice Penale i reati di violenza sessuale e incesto erano rispettivamente parte “Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume” (divisi in “delitti contro la libertà sessuale” e “offese al pudore e all’onore sessuale”) e “Dei delitti contro la morale familiare” (non mi pare che il secondo sia cambiato). Così mentre si affermava che la violenza sessuale non offendeva principalmente la persona, coartandola nella sua libertà, ma ledeva una generica moralità pubblica si dimostrava che il bene che si voleva proteggere e tutelare non era tanto la persona quanto il buon costume sociale secondo il quale la donna non era libera di disporre di alcuna libertà nel campo sessuale.

Anzi, per convenienza dell’ordine sociale, la sua sessualità era negata, repressa o volta solo alla riproduzione della specie. La donna stessa doveva ignorarla e, per esempio, la “fanciulla per bene” non doveva avere alcuna notizia sul sesso: nessuno le spiegava come nascevano i bambini, spesso non sapeva niente nemmeno del fenomeno che doveva mutare il suo organismo, le mestruazioni. Lei doveva arrivare al fidanzamento o al matrimonio, meta prefissata della sua formazione, del tutto ignara di qualunque cosa, senza avere a che fare con il sesso e naturalmente del tutto “intatta”. Ma c’e’ sicuramente tanta letteratura femminista che ha raccontato, in termini drammatici o ironici, di questa totale ignoranza che tutelava il mai troppo protetto pudore delle ragazze.

Torniamo al reato di stupro. Nella legge così com’era si trovava la distinzione tra violenza carnale e atti di libidine. Spesso molti processi si risolvevano in una ricerca minuziosa del livello di verginità anatomica violata. Questo perché – cosa infida e certamente non comprensibile per noi, adesso - si faceva una distinzione tra “congiunzione corporale” e “atti di libidine”. Ed era la Cassazione che con sentenze strabilianti definiva al centimetro di quanto doveva essere profonda la penetrazione perché fosse riconosciuto il reato di violenza carnale. Se il pene penetrava anche solo un tot sufficiente a consentirgli di riversare lo sperma dentro la vagina allora era considerato un “rapporto completo”. Se invece non c’era versamento spermatico o penetrazione ma “solo” un semplice contatto, anche intimo, offensivo, umiliante, molesto tanto da determinare nel molestatore un piacere equivalente al coito, non veniva considerato “congiunzione”. Se non c’era congiunzione non veniva riconosciuto il reato o cambiava l’entità della pena. Tutto ciò ovviamente senza parlare dell’effetto che un processo di quel tipo poteva avere sulle ragazze stuprate.

Altro reato contro la morale era il “Ratto a fine di matrimonio” e il “Ratto a fine di libidine” (entrambi gli articoli del codice penale abrogati con la legge sullo stupro del 1996, cioè l’altro ieri). Il codice distingueva il ratto a seconda del fine che il rapitore si proponeva e puniva meno gravemente chi rapiva a scopo di matrimonio (Matrimonio riparatore: norma abrogata nel 1981, cioè pochissimi anni fa) e più gravemente chi rapiva a fine di libidine, ritenendo evidentemente che privare della libertà una donna e coartarne la volontà allo scopo di sposarla fosse meno grave. Cioè la donna veniva considerata alla stessa stregua di un oggetto che chiunque poteva rompere purchè poi si assumesse l’onere di raccoglierne i pezzi. E si poteva dire forse che il ratto a scopo di matrimonio era la parte peggiore perché mentre nel ratto a scopo di libidine la donna poi poteva fare la propria vita, in quello a scopo di matrimonio invece doveva restare, in quanto merce avariata e non più proponibile, senza più nessuna possibilità di scelta per tutta la vita.

L’assurdità del matrimonio riparatore fu rivelata per la prima volta nel 1965 dal coraggioso gesto di una ragazza siciliana (alla quale almeno io – ma, credo, non solo - devo una infinita gratitudine), Franca Viola. Rapita ad Alcamo, in provincia di Trapani, Franca, 18 anni, rifiutò le nozze riparatrici e denunciò il suo rapitore, Filippo Melodia, in odor di mafia, e i suoi complici. Il caso sconvolse l’opinione pubblica e in particolare quella siciliana: non si era mai vista una “disonorata” sottrarsi al “matrimonio riparatore” violando una consuetudine che dava per scontata la sottomissione delle donne a questo tipo di violenza. Malgrado le intimidazioni e le difficoltà opposte dall’ambiente sociale, Franca Viola non tornò indietro: il processo contro Filippo Melodia e i suoi dodici complici si concluse nel dicembre 1966 con una condanna ad undici anni per lui, cinque assoluzioni e pene minori per gli altri. (Filippo Melodia finì male: scontata la pena. È stato ucciso nel 1978 in un paesino in provincia di Modena probabilmente per una vendetta di mafia).

Tornando al codice va notato che nel ratto a fine di libidine è prevista una aggravante se il reato era commesso nei confronti di donna legalmente sposata: la tendenza era quella di tutelare l’oggetto moglie, di proprietà del marito e qui ancora diventa evidente come nel codice era rappresentata la concezione dell’inferiorità della donna.

Ancora: fino al 1996 il reato di violenza sessuale era perseguibile solo attraverso una querela della parte offesa. Ciò vuol dire che la donna doveva denunciare lo stupratore altrimenti non veniva perseguito. Dopo la modifica (che sostanzialmente operò un grande cambiamento in termini culturali e giuridici a partire dal fatto che riconobbe lo stupro come reato contro la persona e non più contro la morale) questo punto non è cambiato moltissimo. Varie pressioni e molti strattonamenti (tipo quelli per i Pacs oggi) fecero giungere ad un compromesso che vedeva la possibilità di esigere la denuncia d’ufficio (che avrebbe evitato una sovraesposizione e molte ritorsioni per le vittime) se lo stupro era legato a reati come l’effrazione, la violazione di domicilio con violenza sulle cose o sulle persone: ovvero se chi compie la violazione risultava essere palesemente armato (di quale arma abbia bisogno un uomo incazzato e violentemente desideroso di stuprare una donna, davvero non si capisce).

Ma la storia della legge non finisce qui (e si, una battaglia durata un ventennio merita qualche parola in più). E’ il 1986 e la legge contro la violenza sessuale è di nuovo in attesa di consensi. In parlamento, l’aula del Senato, con una maggioranza di 121 voti contro 105 e 4 astenuti, ha respinto l’articolo – proposto a larga maggioranza dalla commissione giustizia – che garantiva la non punibilità degli atti sessuali consensuali fra minorenni.

La legge aveva già subìto – si scrive nel mensile Donne, Parlamento e Società dell’epoca – due gravi battute di arresto: nel 1983 quando alla Camera il cosiddetto emendamento Casini ottenne la maggioranza in aula e ripristinò la nozione di delitto contro il buon costume; e poi nel 1984, quando sempre alla Camera, l’aula, sia pure di stretta misura, cancellò il testo proposto dalla Commissione giustizia in tre punti fondamentali: la non punibilità degli atti sessuali consensuali fra minorenni; la procedibilità d’ufficio per i reati commessi all’interno del rapporto di coppia; la partecipazione delle associazioni al processo.

La riforma delle norme contro la violenza sessuale era all’ordine del giorno da un decennio (a quella data – 1986 – sarà approvata solo dieci anni più tardi): da quando in occasione del processo per i delitti del Circeo, il movimento delle donne impose la considerazione di questi reati in tutta la loro gravità. La prima (del PCI) tra le proposte di legge fu accolta nel 1977 e assieme alle altre si unì anche una legge di iniziativa popolare con accluse 300.000 firme. Non si capisce quindi come mai non si trovasse uno sbocco. La prima proposta viene approvata alla Camera – senza i tre punti – nel 1984.

La DC non si riconosce nel testo e continua a fare tira e molla rispetto alla questione della procedibilità d’ufficio distinguendo in atti gravi e meno gravi, rispetto alla querela all’interno della coppia e alla questione dei minori cui era vietata ogni forma di effusione anche se consenzienti. In parlamento non esisteva un fronte laico: Pli, Pri e Psdi stavano tutti con la Democrazia Cristiana. La concezione maschilista vincente non voleva innanzitutto che si stravolgessero i rapporti di forza interni della famiglia. Perciò sarà approvato un altro testo monco in Senato nel 1989 e se ne discuterà ancora per tutti i primi anni novanta fino ad arrivare alla approvazione della legge nel 1996. Una gestazione di venti lunghi anni per una legge che pure affermava cose ovvie. Ma in una società sorretta principalmente dalla morale il senso della ovvietà cambia a partire dal punto di vista di chi lo interpreta.

La storia però non finisce qui (giusto per dire che non bisogna mai stare tranquilli e che le leggi vanno e vengono senza che nulla possa mai darsi per scontato). Nel corso degli anni la Cassazione è quella che ha stabilito, laddove il codice penale non era sufficientemente chiaro e consentiva una interpretazione discrezionale del giudice, numerose forme di lettura della legge e del reato di stupro.



Tra le sentenze che hanno fornito una lettura del dettaglio, troviamo:



Aprile 1994. E' "arduo ipotizzare" una violenza sessuale fra coniugi in caso di coito orale in quanto la donna "avrebbe potuto in ogni caso facilmente reagire e sottrarsi al compimento dell'atto da lei non voluto".

Agosto 1997. Se il capufficio dimostra un "sentimento profondo e sincero" nei confronti della segretaria, non può essere accusato di molestie sessuali sul lavoro, anche se la invita a cena e tenta di baciarla.

Gennaio 1998. Le lacrime di una donna violentata possono diventare un elemento che "inchioda" l'uomo che ha abusato di lei e valere come elemento probatorio "idoneo a garantire la sincerità delle dichiarazioni della parte offesa".

Giugno 1998. La guancia di una donna non è una "zona erogena" ma baciarla senza il consenso dell'interessata ha "tutte le caratteristiche dell'atto sessuale".

Febbraio 1999. Impossibile commettere violenza carnale su una ragazza che indossa i jeans. Così la cassazione assolve l’istruttore di scuola guida condannato per stupro in primo e in secondo grado. Secondo la Cassazione la mancanza di segni di colluttazione tra i due sarebbe la ulteriore prova che la ragazza non ha opposto resistenza, tanto più che, dopo il rapporto, si era rimessa alla guida dell’autovettura insieme al suo stupratore.

Aprile 1999. La Corte afferma che violentare una donna incinta al settimo mese non configura una circostanza aggravante del reato di violenza sessuale. E in più si afferma che è anche possibile applicare al violentatore la diminuzione della pena minima per attenuanti generiche perché il caso può anche essere ritenuto tra quelli di "minore gravità".

Ottobre 1999. Sono sufficienti due violentatori per far scattare l'aggravante della violenza sessuale compiuta dal branco.

Dicembre 1999. Non ha diritto a sconti di pena il violentatore che non riesce a congiungersi carnalmente con la vittima per la resistenza che questa gli oppone.
Febbraio 2001. La Cassazione stabilisce che la "palpata" ai seni è violenza sessuale al pari di tutti gli atti connotati da "repentinità" e imprevedibilità posti in essere da chi intende, agendo all'improvviso, "vincere la resistenza delle vittime". La condanna riguarda un impiegato di un istituto tecnico che toccava le allieve.

Novembre 2001. I giudici ribadiscono che la circostanza che una donna indossi i jeans non è da sola sufficiente a escludere il reato di violenza sessuale, specie se la paura della vittima di subire altre violenze da parte dell'assalitore determina la possibilità di sfilare più facilmente i pantaloni.

Dicembre 2002. Il fatto che una donna sia "disinvolta" e "disponibile all' approccio amicale non può costituire motivo per concedere all'uomo che l'ha violentata l'attenuante e la riduzione di pena prevista per i fatti di minore gravità".

Novembre 2005. Nel caso riguardante due uomini la Cassazione sentenziò che la "palpatina" sui pantaloni di una persona configura il reato di violenza sessuale se chi la riceve non è consenziente.

Febbraio 2006. La cassazione decide che una quattordicenne non può aver subito violenza dal proprio patrigno perché non “illibata” e perché – dato che ha avuto delle esperienze – si ritiene in grado di dominare un rapporto del genere.

Aprile 2006. Se l'ambiente nel quale viene commesso è degradato, il reato di stupro, anche se su minore, è considerato meno grave. Così ha deciso la corte d'appello di Roma, che ha concesso le attenuanti generiche, applicando anche uno sconto di pena, a due imputati accusati di aver ripetutamente violentato una ragazzina prima e dopo il compimento del suo quattordicesimo anno d'età.

Aprile 2006. La sentenza della Terza Sezione penale della Cassazione decide che lo stupro di una minorenne è meno grave se la ragazzina ha già avuto rapporti sessuali.

Maggio 2006. La Corte d'Appello di Cagliari riduce la pena ad un uomo condannato di stupro perchè il reato commesso contro la moglie sarebbe "più lieve"."Il danno psicologico di una aggressione subìta dal coniuge minore rispetto a quello provocato da un estraneo"



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Storia breve dello Ius Corrigendi: il potere di correzione e di disciplina dei Capi Famiglia

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Ed eccovi un’altra storia, più breve e meno articolata, riferita allo “ius corrigendi”: ossia il potere di correzione e disciplina, ritenendo necessaria all’unità familiare la gerarchizzazione autoritaria, della massima autorità in seno alla famiglia, il capo-famiglia per l’appunto.

Accanto alla violenza sessuale esiste un altro tipo di violenza meno clamorosa che viene perpetrata soprattutto ai danni di minori e donne. Per il codice penale si tratta di “abuso di correzione o di disciplina” e “maltrattamenti in famiglia..". La questione dell’abuso di correzione dipendeva dal fatto che nel codice civile, parte del diritto di famiglia, fino al 1975 il capofamiglia era uno solo (l’uomo) e aveva potere di picchiare – per fini correttivi e di disciplina - chiunque si trovasse ad abitare presso il suo domicilio (nonnina e cane incluso). Il codice civile fu in effetti, anch’esso, elaborato e promulgato in epoca fascista ed era in contrasto con la costituzione che invece sancisce la parità giuridica e morale dei coniugi.

Nel 1975 (quando fu messo in discussione il reato di adulterio e la giustificazione giuridica del delitto d'onore per gli uomini che dicevano di essere stati traditi: cioè gli uomini ammazzavano le donne e i tribunali li assolvevano o neppure li processavano perchè ritenuti in stato di legittima difesa. Avevano il diritto di ammazzare per difendere il proprio onore. Come ai tempi dei duelli...) fu introdotto il nuovo diritto di famiglia ma tuttavia rimasero in vita gli articoli del codice penale che supportavano quelli cambiati del codice civile. Cioè continuarono ad esistere (e io pensavo fossero stati abrogati o corretti ma dalle risorse consultate pare di no) quei chiari riferimenti agli abusi dei mezzi di correzione e di disciplina legittimando di fatto l’uso degli stessi. La pena stabilita (non perché mi interesso di lunghezza o asprezza delle pene – che ritengo non servano - ma giusto per capire che valore viene attribuito alle persone sul piano morale e quindi legislativo) si misura in anni solo in caso di morte del parente “corretto e disciplinato”.

In caso invece di una lesione dalla quale può derivare anche una malattia del corpo, la pena oscilla tra i sei mesi e l’anno (circa). Cioè: la non chiarezza degli articoli del codice penale di fatto consentono moralmente l’uso di violenza domestica consumata sulle donne a difesa dei valori della famiglia. Anche in questo caso si fa esplicito riferimento alla querela da parte della persona offesa: cioè è la donna picchiata e obbligata a restare nello stesso posto in cui vive il marito a doverlo denunciare – esponendosi a ogni forma di ritorsione – perché sia perseguito. Solo dopo il marzo 2001 con una legge si è fatto esplicito riferimento all'allontanamento da casa del parente dal quale si temono gravi violenze fisiche. Forse le donne però non sempre fanno in tempo a chiedere al giudice l'allontanamento del marito. In genere muoiono prima.

Per il resto sappiamo dell’esistenza delle case per le donne maltrattate che in genere agiscono su convenzione e finanziamenti non derivanti da una norma precisa in quella direzione. La loro condizione di dipendenza economica (senza una regola fissa, quindi a discrezione delle amministrazioni che via via si succedono) è tale da determinare situazioni pessime: la Casa delle Donne Maltrattate di Milano è cotretta nel 2007 a limitare i suoi servizi perchè nessun finanziamento è previsto in quella direzione. Al momento si guarda con grande interesse alla soluzione legislativa trovata dal governo Zapatero in Spagna perché è riuscito a trovare un po’ di soldi in bilancio (pare) per istituire strutture che rispondono unicamente a quel bisogno: tribunali, polizie, assistenza. Non so se hanno finanziato anche corsi di autodifesa, magari servirebbero a evitare alle donne di morire ammazzate prima di potere godere della magnifica efficienza delle nuove istituzioni spagnole. In Italia è in esame un disegno di legge (una proposta di legge non discussa ne' approvata) che tenta di regolamentare tutta la questione a partire da una maggiore attenzione per avviare campagne di sensibilizzazione. Nello stesso disegno di legge, che interverrebbe sul codice civile e penale, resta comunque prevista la querela di parte (e non la procedibilità d'ufficio) per il reato derivante dai maltrattamenti. Cioè: a fare la denuncia deve essere sempre la persona maltrattata.

In Italia al momento le sentenze non fanno ben sperare. Ne riporto qualcuna:

Dicembre 2006. La Cassazione assolve in pieno un uomo che picchiava la moglie. La motivazione è che alla base dei litigi sfociati in violenza, ci sia la religione praticata dalla donna e impartita ai figli, oltre al tradimento del marito, che secondo la Cassazione è stato accettato dalla donna. Cioè non esiste più libertà di opinione neppure in seno alla famiglia.

Febbraio 2007. La cassazione non riconosce nessuna aggravante per chi alza le mani sulla propria compagna, perchè "soltanto" convivente ovvero non legato ad essa da vincolo di matrimonio. Così è stata annullata la condanna a due mesi di
reclusione, rideterminandola in mille euro di multa, inflitta a un uomo dalla Corte d'appello di Potenza per lesioni personali lievi ai danni della convivente. Per la Suprema Corte (quinta sezione penale, sentenza n.8121), "il mero rapporto di convivenza more uxorio non e' idoneo ad integrare l'aggravante" prevista all'articolo 577, comma 2, del codice penale, che contempla reati commessi contro il coniuge, ma non tocca la questione delle coppie di fatto.

"Questa Corte - si legge nella sentenza - ha da tempo puntualizzato che la questione di legittimita' costituzionale dell'art.577, comma 2, cp, nella parte in cui prevede come aggravante la commissione del fatto contro il coniuge, sollevata sotto il profilo della disparita' di trattamento rispetto all'ex coniuge e al convivente more uxorio, e' manifestamente infondata in quanto il diverso trattamento normativo nei confronti del coniuge non e' irrazionale, tenuto conto della sussistenza del rapporto di coniugio e del carattere di tendenziale stabilita' e riconoscibilita' del vincolo coniugale". La stessa Corte costituzionale, osservano ancora gli 'ermellini', ha messo in rilievo non soltanto esigenze di tutela delle relazioni affettive individuali, ma anche quella della protezione dell'istituzione familiare, basata sulla stabilita' dei rapporti, di fronte alla quale soltanto si giustifica l'affievolimento della tutela del singolo componente".




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[e.p]

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3 Comments on "I soliti sospetti: storia della legge sullo stupro. Quando c'erano i capi famiglia e lo Ius Corrigendi" »

1.

La Pina said: leggi questo

24/02/2007, at 02:46 [ Replica ]

Protestano femministe e Prc, ma i Ds difendono il provvedimento
La sepoltura dei feti divide la sinistra
Zita Dazzi
È polemica sul regolamento della Regione. Domani riunione di Usciamo dal silenzio: un´offesa per tutte noi
Porcari: "Lo scontro ideologico fa solo il gioco di Formigoni". Mulhbauer: "No, votarlo è stato un grave errore"
Vogliono vederci chiaro sulla sepoltura dei feti, le donne del movimento "Usciamo dal silenzio" nato in difesa della legge 194. Si riuniranno domani sera alle 21 in assemblea alla Camera del lavoro, dopo il discusso nuovo regolamento regionale che destina a sepoltura gli embrioni entro la 20ma settimana «prodotti del concepimento», mentre prima venivano smaltiti come «rifiuti solidi speciali». Quel testo stabilisce che si debba scegliere, su richiesta dell´Asl, al momento dell´interruzione di gravidanza se provvedere personalmente al funerale o se dare il via alla tumulazione in fossa comune. Norme che se da una parte fanno cantare vittoria al governatore Roberto Formigoni («finalmente riconosciuta la dignità del feto») dall´altra scatenano i dubbi delle femministe, che leggono nel provvedimento l´ennesimo attacco al diritto d´aborto e l´evocazione del tema simbolico della sepoltura per colpevolizzare le donne che rinunciano alla gravidanza.
Ne parleranno, le donne di Usciamo dal silenzio, così come affronteranno la questione dei Dico, la legge sulle coppie di fatto. Sui feti, la polemica è scoppiata anche all´interno della sinistra che quella legge l´aveva votata senza dissensi nell´aula del consiglio regionale. Domani alla Camera del lavoro andrà anche Carlo Porcari, responsabile del welfare dei Ds, che cercherà di spiegare perché il suo gruppo rivendica la decisione di votare quel regolamento: «Quelle delle femministe mi sembrano preoccupazioni ingiustificate. Dal 2005 era già prevista la scelta del tipo di smaltimento dopo l´aborto e non risulta che questo abbia creato problemi a nessuno. Questo scontro ideologico fa solo il gioco di Formigoni che mira solo a svuotare la legge 194». Di parere opposto i consiglieri di Rifondazione, fra i quali Luciano Mulhbauer che annuncia battaglia: «Abbiamo votato per errore questo regolamento e faremo di tutto perché venga cambiato». Di questa posizione si complimenta Susanna Camusso, sindacalista, una delle leader del movimento "Usciamo dal silenzio": «La colpevolizzazione e l´intimidazione che questo regolamento porta in sé è un´offesa profonda per tutte noi. Nel nostro Paese c´è una pericolosa deriva che la politica sta prendendo sulle libertà individuali, la laicità dello stato e la dignità della donna».
Una posizione intermedia fra le varie anime del dibattito la prende Alessandra Kustermann, storica ginecologa abortista della clinica Mangiagalli: «È un gran polverone per niente. Questo regolamento chiamando l´embrione "prodotto del concepimento" invece che "rifiuto solido" dice una cosa condivisibile credo per la gran maggioranza delle donne che scelgono di abortire. Seppellire questo prodotto, come si fa già per legge con gli arti e le parti del corpo riconoscibili, mi sembra un buon aiuto per quelle che, e sono tantissime, vivono l´aborto come un lutto da elaborare». Anche la Kustermann domani sera sarà all´assemblea in Camera del lavoro: «Spiegherò che di questo tema, in ospedale, saranno i medici non obiettori a parlare con le donne, medici che non hanno nessun interesse a colpevolizzare chi chiede l´applicazione della 194. Sarà solo una clausola fra i tanti consensi informati che si chiedono prima dell´intervento».
2.

FikaSicula said:

24/02/2007, at 08:04 [ Replica ]

Grazie La Pina per l'articolo...
a me pare che queste consigliere in realtà non avessero capito niente e abbiano dato un voto a muzzo.
ora da una parte e dall'altra cercano di itirarsi forse fuori dall'impaccio o rivendicandosi il voto dato o dicendo magari più sinceramente che si erano sbagliate. di fatto tutto ciò è molto triste :|
rispetto all'opinione della ginecologa penso che non abbia chiaro il valore simbolico di una cosa di questo genere. potevano definirlo smaltimento di rifiuti solidi derivanti da operazioni chirurgiche ma la distinzione c'e' stata e chi l'ha proposta immagino non si sia posto solo un problema di terminologie ed esattezza descrittiva.
Buono che le donne di usciamo dal silenzio facciano casino. e' una cosa importante sul piano culturale perchè altrimenti negli ospedali dove già ci marciano a sufficienza per far semtire le donne delle assassine poi faranno a gara per portare il fogliolino che autorizza o sceglie i metodi di sepoltura a chi ha voluto interrompere la propria gravidanza.
Se c'e' qualche iniziativa di cui sai/sapete dite che la inseriamo sul blog
3.

FikaSicula said: Da Liberazione sull'articolo 29

28/09/2007, at 01:18 [ Replica ]

L'articolo 29 attraverso
la lente del femminismo

L'art. 29 della Costituzione viene spesso invocato a sostegno di una lettura arretrata della Carta costituzionale in materia di relazioni personali. In particolare, si parla dell'art. 29 come se esso legittimasse l'unicità del modello familiare. E' opportuno richiamarne innanzittutto il contenuto: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio». Si tratta naturalmente di una norma di compromesso, il cui senso attuale va tuttavia individuato alla luce di una interpretazione evolutiva della carta costituzionale.
Negli anni 70 la legge sul divorzio, la riforma del diritto di famiglia e la legge sull'aborto mutarono completamente lo scenario dell'ordinamento giuridico in materia familiare. Storicamente il matrimonio indissolubile fu il paradigma fondante del patriarcato in quanto unica forma storica delle relazioni eterosessuali. La famiglia si fondava sull'autorità assoluta del marito-padre, che poteva imporre la sua volontà alla moglie e ai figli e prendere le decisioni più importanti compreso il domicilio familiare. A questa posizione di potere facevano riscontro la trasmissione patrilineare del cognome e la presunzione di paternità, che rendeva possibile la certezza nella trasmissione della ricchezza familiare. L'indispensabile premessa di questo sistema era il possesso del corpo femminile, che assicurava la certezza della filiazione paterna, con il corollario della punizione dell'aborto e dell'adulterio della donna (non dell'uomo), e la non punizione del delitto d'onore. A richiamarlo oggi, questo quadro normativo fa orrore, ma si tratta del diritto in vigore fino a trenta anni fa.
Con le riforme degli anni 70 il paradigma cambia significativamente. Il principio di parità tra i coniugi scardina l'autocrazia maritale-paterna. Erano state già cancellate dalla Corte costituzionale le odiose norme penali contrarie al principio di uguaglianza. L'equiparazione dei figli legittimi e di quelli nati fuori del matrimonio apre la strada al riconoscimento della pluralità delle forme familiari, sia pure sotto il profilo - essenziale ma non esaustivo - dei diritti dei minori. In materia di procreazione, attraverso la giurisprudenza della Corte costituzionale prima, poi con la legge sull'aborto e la vittoria al referendum, sia pure con una formulazione di compromesso viene riconosciuto il principio di autodeterminazione delle donne. Il diritto di famiglia del 1975 opera un altro decisivo passaggio culturale e giuridico: nel vecchio ordinamento il valore essenziale del matrimonio risiedeva nel vincolo formale, fonte di certezza nello sviluppo e nella riproduzione dei rapporti familiari. Nel sistema del nuovo diritto di famiglia il valore del matrimonio non sta più nell'aspetto formale ma nello svolgimento delle relazioni familiari, che non sono più fondate sulla supremazia del capo della famiglia ma sull'interazione continua di tutti i suoi membri, di cui la legge riconosce e garantisce i diritti. Già la Costituzione all'art. 2 riconosce i diritti inviolabili dell'individuo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, compresa la famiglia. Il diritto di famiglia del 75 sviluppa questa indicazione non solo con riferimento ai diritti delle donne ma anche con riferimento ai diritti dei minori. Infatti l'art. 147 del codice civile impone ai coniugi l'obbligo di educare i figli tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni.
Dunque a un'idea di famiglia gerarchica e statica si sostituisce la pratica - già largamente viva nella realtà sociale - delle famiglie come realtà complesse e dinamiche, fondate su relazioni vere, complicate, plurali. Questo nuovo modello di matrimonio apre la strada al riconoscimento di forme diverse di organizzazione delle relazioni, anche se ancora non le legittima. Proprio perché fondato sulla garanzia delle libertà e dei diritti individuali, il matrimonio non può più proporsi come modello unico. Questo è il nuovo orizzonte di senso alla luce del quale anche l'art. 29 della Costituzione va necessariamente riletto. In questa fase storica il matrimonio resterà una delle forme principali delle relazioni personali, e lo Stato continuerà a riconoscerne il valore. Tuttavia il fulcro dell'ordinamento giuridico si è già spostato verso le libertà e i diritti individuali, che comprendono anche il diritto di regolare la propria sfera personale in piena autonomia, e in armonia con la propria personalità. L'assunzione piena di questo orizzonte di senso e la sua traduzione in norme giuridiche coerenti: questo è il passaggio ulteriore da affrontare oggi.
Una pesante ondata reazionaria in atto già da diversi anni vorrebbe riportare la discussione all'anno zero. Ma basta guardare al panorama europeo per rendersi conto di quanto la pretesa di esclusiva legittimazione del modello familiare fondato sul matrimonio sia anacronistica, ingiusta, e contraria ai diritti umani. La Carta europea dei diritti fondamentali dell'Ue adottata a Nizza nel 2000 prevede all'art. 9 il diritto di sposarsi e il diritto di fondare una famiglia. L'espressione, che separa nettamente i due diritti, comporta il riconoscimento della legittimità di forme diverse di famiglia. Inoltre l'eliminazione del riferimento a uomini e donne implica la possibilità di riconoscimento del matrimonio omosessuale. Occorre ricordare che, non essendo stata adottata la Costituzione europea, la Carta non è vincolante nel senso tradizionale del termine. Tuttavia nel caso Goodwin c. Uk del 2002 la Corte europea dei diritti umani ha richiamato la Carta Ue per avvalorare un'interpretazione evolutiva del corrispondente articolo 12 della Convenzione europea dei diritti umani in un caso di matrimonio di una transessuale, sottolineando proprio l'importanza della eliminazione del riferimento a uomini e donne nella Carta e richiamando i grandi cambiamenti intervenuti in materia di matrimonio nella società e nel diritto.
L'art. 29 della Costituzione, pur nella sua formulazione ormai datata, non è mai stato di ostacolo, e certo non lo è tuttora, a una interpretazione evolutiva del diritto di famiglia e al suo adattamento alla mutata realtà sociale. Chi sostiene il contrario vorrebbe trasformare la Costituzione italiana da quello strumento dinamico e aperto al cambiamento che le/i costituenti vollero per il nostro Paese, in una gabbia giuridica, strumento cieco della conservazione. Ora, l'adattamento del diritto alla molteplice realtà delle relazioni personali e familiari è oggi una necessità assoluta e non più rinviabile. L'Italia è uno dei pochissimi Paesi europei a non avere alcuna forma di riconoscimento dei diritti di chi vive in una convivenza omosessuale o eterosessuale.
Un dibattito simile a quello italiano si sta svolgendo in Austria sotto il nuovo cancellierato socialdemocratico, non a caso dopo molti anni di governi conservatori. Non è questa la sede per entrare nel merito dei possibili modelli di regolazione delle convivenze. Ma prima di tutto, se è vero che lo sviluppo della legislazione va nel senso della centralità dei diritti individuali, il vuoto di regolazione sui diritti dei conviventi non è più accettabile. L'insistenza sui diritti individuali non implica l'affermazione di un individualismo gretto e atomistico. Il pensiero e la pratica del femminismo offrono gli strumenti culturali per pensare a un riconoscimento dei diritti e delle libertà che sia non la negazione ma semmai la premessa di relazioni ricche, fondate sulla libertà, sulla responsabilità, sul desiderio, sul prendersi cura, in modo coerente con il proprio approccio alla vita, con il proprio orientamento e la propria identità sessuale, con il proprio modo di amare.

17/06/2007
Fonte: Femminismo a Sud

giovedì 24 gennaio 2008

MORATORIA SULL'ABORTO: MOZIONE PER LA PROCREAZIONE COSCIENTE E RESPONSABILE

Firenze, 23 Gennaio 2008. Intervento dell'on Donatella Poretti parlamentare radicale della Rosa nel Pugno, segretaria della Commissione Affari Sociali.
E' stata depositata oggi a mia prima firma e sottoscritta da altri deputati della Rosa nel Pugno (1), una mozione per la procreazione cosciente e responsabile come risposta all'assurda campagna per la moratoria sull'aborto portata avanti in queste ultime settimane.
Secondo l'ultima relazione annuale (dati 2006) del ministero della Salute sull’attuazione della legge 194 si e' avuto un calo del 2,1% delle interruzioni volontarie di gravidanza rispetto al 2005 e un decremento del 44,6% rispetto al 1982, anno in cui se ne e' registrato il più alto ricorso. Negli ultimi dieci anni e' invece triplicato il numero degli interventi effettuati da donne con cittadinanza estera, con una crescita del 66%.
Proprio ieri l'Aduc (associazione per i diritti degli utenti e consumatori) relativamente alla notizia di un giro di prostituzione a Bari, in cui un gruppo di nigeriane faceva in modo di rimanere incinte per poi chiedere fino a 800 euro per abortire, ha ricordato come sia necessario un intervento sulla legge 194, sia nella sua fase di prevenzione che esecutiva (2). Sono, infatti, queste situazioni, insieme a quelle che coinvolgono soprattutto gli adolescenti, che dovrebbero indurre a promuovere e rafforzare le iniziative di informazione sulla contraccezione in consultori, scuole, famiglie e luoghi ove e' più facile reperire la popolazione piu' a rischio.
Ma cosi' non e', anzi sono sempre maggiori i bastoni tra le ruote a chi voglia ricorrere alla igv. Devono fare riflettere le alte percentuali di obiezione di coscienza nel nostro Paese: a fronte di una media nazionale per i ginecologi del 58,7%, la stessa registra picchi massimi in Veneto (76,1%), Marche (78,4%), Lazio (77,7%) o Puglia (76,8%). Situazioni che per la donna significano un calvario e portano nei casi piu' estremi al ricorso all'aborto clandestino.
Per questo nella mozione presentata oggi chiediamo al Governo di impegnarsi a rafforzare le garanzie ed il rispetto dei diritti della donna attraverso:
- maggiore informazioni sulla contraccezione, promuovendo anche campagne ad hoc sulle fasce delle popolazione piu' a rischio, in particolare nei consultori e nelle scuole prevedendo anche l'inserimento dell'informazione sessuale tra le materie d'insegnamento;
- eliminare l'obbligo di ricetta per la pillola del giorno dopo e prevedere la disponibilita' gratuita per le adolescenti;
- consentire l’effettuazione delle ivg in intramoenia a tariffe analoghe ai DRG;
- permettere l'uso di tecniche abortive farmacologiche meno invasive gia' operanti in molti altri Paesi europei, come la pillola RU486 nel pieno rispetto dell'art 15 della legge 194;
- prevedere il rispetto di tempi certi per le strutture che debbono assicurare l'intervento allo scadere dei sette giorni o, in caso di procedura di urgenza, subito come prescrive la legge 194;
- garantire un riequilibrio del personale medico e infermieristico, come per altro previsto all'articolo 9 della legge 194, nell’ambito di livelli minimi e di una programmazione regionale, che preveda almeno il 50% di personale non obiettore.

(1) Marco Beltrandi, Enrico Buemi, Giovanni Crema, Cinzia Dato, Mauro Del Bue, Sergio D'Elia, Lello Di Gioia, Giacomo Mancini, Bruno Mellano, Lanfranco Turci, Maurizio Turco, Roberto Villetti
(2) http://www.aduc.it/dyn/comunicati/comu_mostra.php?id=207549

Il testo della mozione: http://www.aduc.it/dyn/parlamento/docu.php?id=207829

Fonte: ADUC

Citazioni

Se gli uomini potessero concepire, a quest'ora l'aborto sarebbe un sacramento. (Florynce Kennedy)

mercoledì 23 gennaio 2008

ABORTI CLANDESTINI E LEGGE DA CAMBIARE. LA MORATORIA PER SALVARE LE VERE VITTIME, LE DONNE: INFORMAZIONE, SBUROCRATIZZAZIONE, CONTRACCEZIONE

Firenze, 22 Gennaio 2008. Un fatto di cronaca della abituale disperazione del mondo degli immigrati clandestini, della tratta degli stessi, della prostituzione, della violenza indotta da leggi inadeguate, e' occasione per valutare coi piedi in terra, e non col cervello alle ideologie di chi perora una improbabile moratoria internazionale, cio' che occorre fare e anche subito in materia di aborto.
A Bari e' stato scoperto un giro di prostitute nigeriane che, messe incinta da clienti a cui facevano credere di essersi innamorate di loro, si facevano consegnare dagli stessi fino a 800 euro per abortire clandestinamente; i soldi finivano ai loro protettori che le inducevano ad ingerire un cocktail di farmaci ed alcolici che provocavano forti contrazioni addominali fino a farle abortire.
La vicenda potrebbe essere valutata sotto diversi aspetti: immigrazione clandestina e leggi attuali che la favoriscono; prostituzione e divieto che alimenta un mercato a totale gestione da parte della malavita, ovviamente dedita a far soldi senza scrupoli umani e sanitari sugli strumenti di questo business.
Aspetti su cui il legislatore potrebbe intervenire ma che, fino ad oggi, si e' solo parlato addosso o ha perorato riforme che, a nostro avviso, potrebbero peggiorare la situazione.
Un intervento semplice, invece, per cercare di ridurre il danno alle solite e vere vittime, sarebbe quello sulla legge che disciplina l'aborto, sia nella sua fase di prevenzione che esecutiva.
Siamo inondati di politici che propongono una improbabile moratoria dell'aborto a livello internazionale, basandosi su un divieto della pratica che, a nostro avviso, non potra' che fare aumentare i ricorsi all'aborto clandestino e quindi i pericoli per le donne. La moratoria invece, senza andare a scomodare ideologie reputate superiori e organismi internazionali, e' nei fatti della nostra quotidianita': creare le condizioni perche' non si debba ricorrere all'aborto e, quando questo diventa ineluttabile, far si' che sia praticabile nel modo piu' sicuro e semplice possibile.
Non ricorrervi significa prevenzione con la contraccezione, anche con l'acquisto/distribuzione senza ricetta della pillola del giorno dopo soprattutto per le donne piu' a rischio come le prostitute della nostra vicenda. Contraccezione da promuovere ovunque, soprattutto per strada, nei luoghi piu' tristi di quella nostra civicita' e civilta' che favorisce l'immigrazione clandestina e la tratta delle donne.
Quando dell'aborto non se ne puo' fare a meno, invece, bisogna far si' che le limitazioni dell'attuale normativa siano abolite: aborti anche negli ospedali privati, abolizione della ricetta medica che certifichi l'idoneita' della donna all'intervento, e tecniche farmacologiche di intervento (Ru486) che rendano meno invasive e problematiche le interruzioni.
Una mozione parlamentare in materia sta gia' circolando a Montecitorio grazie all'iniziativa dell'on. Donatella Poretti (radicali-Rnp) e, quando sara' ufficiale ne saremmo grandi sostenitori, ma sarebbe opportuno che anche nell'opinione pubblica maturasse la consapevolezza che, moratoria dell'aborto, puo' solo significare prevenzione e sburocratizzazione della normativa. Altrimenti si sara' fatto un buon servizio ad alcune ideologie ma, come al solito, sulla pelle delle donne piu' deboli.
Vincenzo Donvito, presidente Aduc

Fonte: ADUC

Lombardia, cambia la 194. Nuovi limiti

Formigoni: non è una sfida. Critiche da Pd e Radicali

Il pool della Turco: neonati salvabili dopo 22 settimane

MILANO — E ora l'asticella della vita, per la prima volta, ha dei confini che la delineano ufficialmente, almeno dal punto di vista medico: è la 23esima settimana. Da qui viene riconosciuta la possibilità di vita autonoma di un neonato. Dopo mille polemiche sui due temi di bioetica più controversi degli ultimi mesi, doppia svolta ieri su aborto terapeutico e rianimazione dei bambini prematuri. In entrambi i casi sono stati fissati limiti «per aiutare i medici a decidere nelle situazioni più complesse».

Da un lato, la Regione Lombardia ha varato un manuale d'applicazione della legge 194, unico in Italia: come anticipato dal Corriere della Sera a inizio gennaio, il tempo limite per l'interruzione terapeutica della gravidanza viene fissato alla 22esima settimana e 3 giorni (la legge non ne fissa nessuno, anche se normalmente si considera la 24esima settimana). Dall'altro lato, il pool istituito dal ministro della Salute Livia Turco sulle cure ai prematuri ha stilato il suo documento conclusivo (trasmesso al Consiglio superiore di Sanità): sotto la 22esima settimana e 6 giorni la rianimazione è sconsigliata («Al neonato devono essere offerte solo le cure compassionevoli...»).

Due atti d'indirizzo per la soluzione di un unico dilemma. «Il principio è lo stesso — spiega Fabio Mosca, il neonatologo della clinica Mangiagalli tra i relatori di entrambe le linee guida —. Tutto ruota intorno alla 23esima settimana: l'aborto terapeutico può essere praticato fin qui, la rianimazione deve iniziare da qui, perché è proprio alla 23esima settimana che comincia la possibilità di vita autonoma di un neonato. Senza escludere mai l'autonomia del medico sul singolo caso». Il motivo dei tre giorni di differenza tra un regolamento e l'altro sono spiegati nel decreto della Regione Lombardia: «Per far fronte a eventuali margini di errore nella datazione della gravidanza ».

I riflettori sono puntati soprattutto sulla mossa della Lombardia. Le linee guida del Pirellone vincolano, tra l'altro, l'interruzione di gravidanza per motivi di salute della donna anche al via libera di un'équipe di specialisti (tra cui, eventualmente, anche uno psicologo). Il governatore Roberto Formigoni assicura: «Non è una sfida al Governo sulla legge 194. La nostra è un'iniziativa che mette a frutto l'esperienza di due ospedali lombardi all'avanguardia, la Mangiagalli e il San Paolo, dove le linee d'indirizzo sono già state applicate con risultati positivi. A vantaggio delle donne. Con un investimento di 64 milioni di euro, infatti, potenziamo anche le attività di prevenzione soprattutto nei consultori ». Ma le critiche al provvedimento non si fanno attendere. «È una decisione inutile, tutta politica — denuncia Silvio Viale, il ginecologo radicale che ha condotto al Sant'Anna di Torino la sperimentazione sulla Ru486 —. L'unico scopo è intimidire i medici non obiettori». Per il Pd la posizione di Formigoni è contraddittoria.

Perplesso anche Gianpaolo Donzelli, neonatologo al Meyer di Firenze e tra i papà della Carta sulle cure perinatali: «È uno degli effetti perversi della devolution sanitaria — dice —. Un atto inopportuno perché su questi temi è già in atto un dibattito che coinvolge il ministero della Salute, il Consiglio superiore di Sanità e il Comitato nazionale di bioetica». Ma la Lombardia ha preferito fare una fuga in avanti.

Simona Ravizza
23 gennaio 2008

Fonte: Corriere della Sera

Formigoni "Aborto terapeutico, limite a 22 settimane"

Bagnasco ancora all´attacco: è sempre un crimine

L'aborto terapeutico in Lombardia da ora in poi non sarà più praticato oltre le 22 settimane e tre giorni dal concepimento del feto, invece delle 24 settimane generalmente accettate dai medici. Lo stesso giorno in cui il presidente della Cei, cardinale Angelo Bagnasco, ribadisce che «per la Chiesa l´aborto è un crimine», il governatore Roberto Formigoni di fatto ha anticipato la riforma della legge 194, come auspicato anche dal leader del movimento per la Vita Carlo Casini.
La legge 194 prevede che dopo i primi 90 giorni, periodo in cui è consentita l'interruzione volontaria di gravidanza, si possa praticare un'interruzione di gravidanza (cioè un aborto terapeutico) solo "quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna" oppure "quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna". (Il testo della legge)

L´atto di indirizzo approvato dalla giunta regionale riduce di due settimane il termine ultimo entro il quale sarà possibile effettuare delle interruzioni di gravidanza, «ad eccezione dei casi in cui non sussiste la possibilità di vita autonoma del feto». Estendendo a tutte le strutture lombarde il limite adottato già dal 2004 dalla clinica Mangiagalli di Milano e, dall´agosto scorso, da un altro importante istituto milanese, l´ospedale San Paolo. In aggiunta, la Lombardia destinerà altri otto milioni di euro ai 284 consultori sparsi nella regione, 225 pubblici 59 privati.
La decisione arriva proprio da quella giunta che ad Ottobre, sempre in materia sanitaria, aveva approvato un articolo del piano del welfare che prevedeva l'assistenza sanitaria solo per chi pratica una "sana e responsabile sessualità".

Voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con la scelta della giunta regionale? O pensate che sia illegittimo limitare ulteriormente l'applicazione dellla 194 riducendo il tempo per l'aborto terapeutico? Dite la vostra
(23 gennaio 2008)

Fonte: repubblica.it

Corte Strasburgo condanna Parigi per l'adozione negata a una lesbica

La sentenza del massimo organo giurisdizionale europeo in materia di diritti umani
Le autorità francesi devino pagare i danni alla donna ed evitare discriminazioni future

STRASBURGO - La Corte europea per i diritti dell'uomo di Strasburgo ha condannato la Francia per aver rifiutato a una lesbica l'autorizzazione ad adottare un bambino. Con dieci voti contro sette la Corte ha decretato che Parigi ha violato l'articolo 14 (divietod id iscriminazione) e l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Una sentenza che potrebbe avere riflessi per altre adozioni gay in Europa.

I giudici di Strasburgo hanno stabilito che le autorità francesi dovranno versare alla maestra elementare E.B., 45 anni, la somma di 10 mila euro per danni morali e dovranno impedire che simili discriminazioni si ripetano in futuro.

"Questa sentenza avrà conseguenze importanti - ha affermato l'avvocato di E.B., Caroline Mecary - d'ora in poi la Francia non potrà più negare l'adozione a una persona non sposata sulla base della sua omosessualità".

Il caso era finito a Strasburgo nel 2002, dopo che la Corte di Cassazione aveva respinto il ricorso della donna sostenendo che il no alla domanda di adozione presentata quattro anni prima era dettato dalla sua "scelta di vita" e non dalla sua omosessualità. Un no che il giudice di prima istanza aveva motivato con l'assenza di una figura paterna e con il ruolo poco chiaro della partner di E.B., una psicologa con cui convive dal 1990. Ma la Sezione allargata (Grand Chamber) della Corte europea ha valutato che il diniego era legato all'orientamento sessuale dell'aspirante madre adottiva, anche perché la Francia riconosce le adozioni per i single.

Per la Corte europea, il più importante organo giurisdizionale in materia di diritti umani, "l'influenza dell'omosessualità sulla valutazione" del tribunale francese "non solo è stata accertata, ma è risultata essere il fattore decisivo" nel respingere la domanda.

In Francia sono in vigore istituti giuridici simili ai Pacs proposti per l'Italia che regolano i diritti delle coppie di fatto, anche omosessuali, ma non esiste alcuna legislazione precisa sulle adozioni gay.

(22 gennaio 2008)
Fonte: repubblica.it

Due metodi abortivi a confronto

Mifegyne (RU 486)|Metodo farmacologico per l'interruzione precoce di gravidanza

L'Unione svizzera per decriminalizzare l'aborto (USPDA) www.svss-uspda.ch cosi' spiega il funzionamento della RU486 rispetto al piu' tradizionale metodo dell'aspirazione.
Dal 22 ottobre 1999 la Mifegyne e' autorizzata in Svizzera. Poco a poco diventa accessibile negli ospedali e presso certi studi medici.

Come procedere
IMPORTANTE: se non e' sicura se e' rimasta incinta, faccia rapidamente un test di gravidanza. Se il test e' positivo e ha l'intenzione di interrompere la gravidanza, si rivolga immediatamente ad un medico oppure ad un centro di pianificazione familiare.
Se ha deciso di interrompere la gravidanza, puo' decidere a quale metodo ricorrere.
I due metodi per effettuare l’interruzione della gravidanza:

Metodo chirurgico (per aspirazione)

L’aspirazione puo' generalmente essere effettuata entro le 14 settimane a partire dal primo giorno dell’ultima mestruazione. L’intervento viene eseguito in ospedale o presso uno studio medico, sia come ambulante (dopo poche ore si puo' tornare a casa) sia come degente (restando anche di notte). A volte, per facilitare l'intervento, il collo dell’utero viene rilassato con un farmaco (prostaglandina), da prendersi o il giorno precedente o il giorno stesso dell’intervento.

L’intervento operatorio avviene sotto narcosi (anestesia generale) oppure sotto anestesia locale. Il collo dell’utero viene dilatato cautamente con dilatatori metallici fino ad un diametro da 6 a 12 mm. Viene in seguito inserita una fine canula per l’aspirazione che rimuove i tessuti embrionali dalla cavita' uterina. L’operazione dura circa 20 minuti. Il rientro a domicilio avviene tra le 2 a 8 ore seguenti l'intervento oppure il giorno dopo (cio' dipende dal luogo dove e' stato effettuato l’intervento).
Generalmente, una visita di controllo viene effettuata nelle due settimane seguenti l’intervento.

Metodo farmacologico (Mifegyne con prostaglandina)

In Svizzera, questo metodo puo' essere prescritto entro la 7a settimana a partire dal primo giorno dell’ultima mestruazione. L’interruzione viene effettuata ambulatoriamente, sia in clinica sia in uno studio medico, con due farmaci: la Mifegyne (conosciuta anche con il nome di RU 486) e una prostaglandina. La Mifegyne blocca gli effetti dell’ormone progesterone interrompendo lo sviluppo della gravidanza. La prostaglandina induce contrazioni uterine e provoca l’espulsione dei tessuti embrionali.

In presenza di personale medico, la donna assume tre compresse di Mifegyne. Poco dopo puo' rientrare a casa. Due giorni dopo, due compresse di prostaglandina sono anch'esse prese nello studio medico o in clinica. La donna rimane in osservazione per alcune ore. Per circa due terzi delle donne l’espulsione dei tessuti embrionali avviene in questo periodo, per alcune avviene piu' tardi a casa. A questo stadio molto precoce, l’embrione misura tra i 2 e gli 8 mm, a seconda della durata della gravidanza.
Circa due settimane dopo la presa della prostaglandina viene effettuata una visita di controllo.
Si noti che la procedura puo' essere leggermente differente da quella descritta a seconda del luogo dove e' praticato l'intervento.

Effetti secondari:
Dolori

Metodo chirurgico
L’intervento viene effettuato in anestesia locale o sotto narcosi. A volte ci possono essere dei dolori dopo l’intervento oppure brevemente durante l'intervento stesso in caso di anestesia locale. Se del caso, le verranno somministrati degli antidolorifici.

Metodo farmacologico
Solitamente vi sono dei crampi addominali leggermente piu' dolorosi di quelli mestruali, che cessano rapidamente. A volte questi dolori possono essere piu' forti o perdurare. Se del caso, le verranno somministrati degli antidolorifici.

Perdite di sangue
Metodo chirurgico
Solitamente le perdite di sangue dopo l’intervento sono meno abbondanti di una mestruazione normale e durano 4 a 5 giorni.

Metodo farmacologico
Solitamente dopo l’espulsione vi sono perdite di sangue un po' piu' abbondanti di una mestruazione normale. Durano circa 9 giorni, in alcuni casi anche piu' a lungo.

Nausea/Diarrea

Metodo chirurgico
La narcosi puo' provocare nausea.

Metodo farmacologico
La prostaglandina puo' provocare nausea ed una leggera diarrea.
Rischi e complicazioni
I rischi sono piccoli per entrambi i metodi. Le complicazioni gravi occorrono in meno dell’uno per cento dei casi. Raramente si manifestano ulteriori problemi di salute. L'intervento non aumenta il rischio di non piu' poter avere bambini ulterioramente. I problemi psichici non sono piu' frequenti con il metodo farmacologico che non quello chirurgico.

Complicazioni possibili:

Metodo chirurgico
- Traumi o ferite al collo dell’utero e/o alla parete uterina.
- Infezioni.
- Forti perdite di sangue.
- Eliminazione incompleta dei tessuti embrionali con conseguente necessita' di una seconda aspirazione.
- Coaguli vascolari (trombosi)

Metodo farmacologico
Forti perdite di sangue o espulsione incompleta, con conseguente necessita' di una aspirazione per eliminare i resti dei tessuti embrionali rimasti nella cavita' uterina.
- Insuccesso del metodo e continuazione della gravidanza. In questo caso e' necessaria un'ulteriore aspirazione (intervento chirurgico).

Confronto dei due metodi
Entrambi i metodi sono efficaci e sicuri. In rari casi il medico deve sconsigliare l'uno o l'altro per ragioni legate alla salute della donna coinvolta.
Esistono pero' delle differenze riguardanti il periodo entro il quale la donna si deve decidere e anche riguardanti la percezione dei due metodi. E' importante tenere conto di queste differenze.
L'interruzione farmacologica si offre per le donne che sono giunte rapidamente alla chiara decisione di interrompere la gravidanza. Le donne che si decidono piu' tardi o hanno bisogno di un tempo di riflessione piu' esteso, devono ricorrere all’intervento chirurgico.
Le differenze piu' importanti nella percezione dell’intervento:

Metodo chirurgico
- Operazione, eventualmente sotto narcosi.
- Il momento dell’intervento e' pianificato e ben determinato. L'operazione dura poco tempo.
- Di regola l’intervento non viene effettuato prima della 7a settimana.
- Si ha piu' tempo a disposizione per prendere una decisione.
- Se effettuato sotto narcosi, l’intervento non e' vissuto coscientemente.
- Di solito le perdite di sangue dopo l’operazione sono poco abbondanti e di breve durata.
- Dolori prolungati sono rari.

Metodo farmacologico
- In oltre 95% dei casi un ulteriore intervento chirurgico non e' necessario. Non c'e' bisogno di narcosi.
- Il procedimento e' di tre giorni.
- L’interruzione puo' essere praticata molto precocemente, il che e' sovente percepito come un sollievo psichico.
- L'espulsione e' vissuta coscientemente.
- Molte donne ritengono che il metodo farmacologico e' piu' naturale.
- Maggiore responsabilita' personale.
- Perdite di sangue piu' prolungate.
- Dolori addominali che durano piu' o meno a lungo.

Novembre 1999
Redatto in collaborazione con la dott.ssa Judit Pók, ginecologo a Zurigo da Lucia Ritter e Kurt Pfister. COSAN Sarl, Volketswil/ Zurigo

Fonte: ADUC

I costi della Ru486

Alla domanda, non retorica, possiamo far rispondere, a titolo di esempio, la Regione Toscana (infatti il prezzo e' interASL): il prezzo omnicomprensivo, rappresentante il valore complessivo di intervento e degenza, e' di 800 euro (non c'è un dettaglio delle voci, almeno nel servizio pubblico). Quando una signora residente a Firenze utilizza l'Azienda Careggi (il maggiore ospedale della citta') per l'IVG, l'Azienda Sanitaria Firenze corrisponde all'Azienda Careggi questa cifra, più le spese di bollo.
Proviamo a vedere i costi degli altri Paesi europei: in Belgio il prezzo della confezione Mifegyne della Exelgyn (tre compresse da 200mg) e' di circa 70 euro, lo stesso in Spagna.
Se andiamo in una clinica statunitense per un'interruzione di gravidanza (visite, test ed esami compresi) si spende una cifra che puo' oscillare tra i 200 e i 350 dollari.
Non possiamo certo stabilire in anticipo i costi della RU486, ma, trattandosi di intervento ambulatoriale, dobbiamo detrarre quelli della degenza di almeno 1 giorno e della sala operatoria.
Giriamo queste informazioni alla Corte dei Conti, per valutare se non ravveda nell'introduzione della RU486 un metodo meno dispendioso per il Sistema Sanitario Nazionale, da suggerire al Ministero della Salute.

Fonte: ADUC

martedì 22 gennaio 2008

Storia della Ru486

Il 19 aprile 1982 il professore Etienne-Emile Baulieu presenta all'Accademia delle scienze i risultati clinici di una nuova sostanza anti-progesterone: il mifepristone, messo a punto due anni prima da una equipe di chimici e endocrinologi del laboratorio francese Roussel-Uclaf. Codificata come RU 38486, diventera' l'RU486. Sperimentata nell'ospedale universitario di Ginevra, l'anti-ormone permette di abortire a sette donne tra le sei e le otto settimane di gravidanza. Nel 1983, la Roussel-Uclaf firma un accordo con l'Organizzazione mondiale della sanita' (Oms). Un anno dopo, un accordo dello stesso tipo viene firmato con Population Council, un'organizzazione non governativa americana. Iniziano le prime sperimentazioni cliniche. Il nuovo prodotto da buoni risultati nell'indurre aborti precoci. Il 23 settembre 1988 la Roussel-Uclaf ottiene l'autorizzazione per la Francia a immettere sul mercato l'RU486 per le interruzioni volontarie di gravidanza prima del quarantanovesimo giorno di amenorrea. Ma il 26 ottobre 1988 il gruppo Roussel-Uclaf ha deciso di sospendere fino a nuovo ordine la distribuzione in Francia e all'estero della pillola abortiva. Pierre Joly, vicepresidente della Roussel-Uclaf, riferisce al ministro francese alla Sanita' le pressioni esterne cui la ditta e' sottoposta e le reticenze sempre piu' esplicite dell'azionista principale, i laboratori tedeschi Hoechst. "Poiche' in Francia l'aborto e' legale, e' bene che venga praticato nelle migliori condizioni possibili" cosi' replica il ministero, poiche' la questione coinvolge la sanita' pubblica, e ingiunge al laboratorio Roussel-Uclaf di riprendere la distribuzione dell'RU486. Nel 1991 e' autorizzata in Gran Bretagna e un anno dopo in Svezia, piu' recentemente in Svizzera. La Roussel-Uclaf rifiuta di commercializzarla in Cina, con il pretesto che le condizioni sanitarie non sarebbero sufficienti. Pechino decide allora di copiare la molecola. Cosi', oggi due milioni di donne cinesi abortiscono ogni anno con un "doppione" del prodotto. Il presidente del gruppo della Hoechst, Wolfgang Hilger, fervente cattolico, dichiara che l'RU486 e' contrario alla sua etica e a quella della sua societa'.

La polemica risveglia un passato che la ditta tedesca vorrebbe dimenticare. IG Farben, la conglomerata di cui Hoechst faceva parte, durante la seconda guerra mondiale non ha forse prodotto lo Zyclon B, il gas utilizzato nei campi di sterminio? Il 16 maggio 1994, i diritti dell'RU486 sono "graziosamente" ceduti sul territorio Usa a una Organizzazione non Governativa, la Population Council.

Nel dicembre 1996, Hoechst lancia una Opa su Roussel-Uclaf. Tre mesi dopo il gruppo Roussel-Uclaf non esiste piu' e si parla ormai del gruppo Hoechst-Marion-Roussel. L'8 aprile 1997, una settimana dopo che i militanti anti-abortisti avevano proclamato il boicottaggio di un nuovo medicinale antiallergico commercializzato dal gruppo, la Hoechst-Marion-Roussel annuncia la cessione senza contropartite dei diritti della molecola di mifepristone e dei suoi derivati per tutto il mondo -a eccezione degli Stati Uniti- a Edouard Sakiz, ex dirigente della Roussel-Uclaf, allora in pensione. Nessuna ditta farmaceutica accetta il prodotto. Medico endocrinologo, Edouard Sakiz e' un fervente partigiano dell'RU486 che ha sostenuto durante i suoi trentuno anni di carriera presso la Roussel-Uclaf. Gia' nel 1958 era stato ferito dal rifiuto del suo predecessore nell'azienda di sviluppare la ricerca sulla pillola contraccettiva. Scrive: "La concezione etica di un solo uomo ha privato il gruppo di un grande mercato e di una famamondiale". Dal giorno stesso in cui i diritti vengono trasferiti, la Roussel-Uclaf blocca la produzione dell'RU486. Un mese dopo, il dottor Sakiz crea la sua societa', Exelgyn, con un capitale personale di 75 milioni di lire. Nell'aprile 1999 la casa farmaceutica Exelgyn avvia le procedure per le autorizzazioni di immissione sul mercato europeo della pillola RU486.

Oltre che negli Stati Uniti e in Svizzera in Europa e' distribuita i Gran Bretagna, Svezia, Spagna, Olanda, Germania, Austria, Danimarca, Finlandia e Belgio. I Paesi che hanno chiesto l'autorizzazione sono Norvegia, Lussemburgo e Grecia. In Italia, Irlanda e Portogallo il prodotto non e' mai stato registrato.

La polemica risveglia un passato che la ditta tedesca vorrebbe dimenticare. IG Farben, la conglomerata di cui Hoechst faceva parte, durante la seconda guerra mondiale non ha forse prodotto lo Zyclon B, il gas utilizzato nei campi di sterminio? Il 16 maggio 1994, i diritti dell'RU486 sono "graziosamente" ceduti sul territorio Usa a una Organizzazione non Governativa, la Population Council.
Nel dicembre 1996, Hoechst lancia una Opa su Roussel-Uclaf. Tre mesi dopo il gruppo Roussel-Uclaf non esiste piu' e si parla ormai del gruppo Hoechst-Marion-Roussel. L'8 aprile 1997, una settimana dopo che i militanti anti-abortisti avevano proclamato il boicottaggio di un nuovo medicinale antiallergico commercializzato dal gruppo, la Hoechst-Marion-Roussel annuncia la cessione senza contropartite dei diritti della molecola di mifepristone e dei suoi derivati per tutto il mondo -a eccezione degli Stati Uniti- a Edouard Sakiz, ex dirigente della Roussel-Uclaf, allora in pensione. Nessuna ditta farmaceutica accetta il prodotto. Medico endocrinologo, Edouard Sakiz e' un fervente partigiano dell'RU486 che ha sostenuto durante i suoi trentuno anni di carriera presso la Roussel-Uclaf. Gia' nel 1958 era stato ferito dal rifiuto del suo predecessore nell'azienda di sviluppare la ricerca sulla pillola contraccettiva. Scrive: "La concezione etica di un solo uomo ha privato il gruppo di un grande mercato e di una fama mondiale". Dal giorno stesso in cui i diritti vengono trasferiti, la Roussel-Uclaf blocca la produzione dell'RU486. Un mese dopo, il dottor Sakiz crea la sua societa', Exelgyn, con un capitale personale di 75 milioni di lire. Nell'aprile 1999 la casa farmaceutica Exelgyn avvia le procedure per le autorizzazioni di immissione sul mercato europeo della pillola RU486.
Oltre che negli Stati Uniti e in Svizzera in Europa e' distribuita i Gran Bretagna, Svezia, Spagna, Olanda, Germania, Austria, Danimarca, Finlandia e Belgio. I Paesi che hanno chiesto l'autorizzazione sono Norvegia, Lussemburgo e Grecia. In Italia, Irlanda e Portogallo il prodotto non e' mai stato registrato.

Fonte: ADUC

feto di plastica nella posta

Azione dimostrativa di un gruppo anti-abortista in Wisconsin con un bambolotto di «12 settimane»

RACINE (WISCONSIN/USA) – E' stata una clamorosa e controversa azione dimostrativa quella messa in atto in questi giorni dal potente gruppo anti-abortista americano «Right to Life» in una piccola cittadina statunitense, e sta suscitando un vespaio di polemiche. A più della metà degli abitanti di Racine, nel Wisconsin, sono arrivati per posta delle singolari buste. All'esterno apparentemente anonime, all'interno ccontenevano una lettera informativa dell'associazione contro l'interruzione della gravidanza e un piccolo bambolotto di plastica, a grandezza naturale, che voleva simboleggiare un feto umano. Il finto feto, grande quanto un mignolo della mano, è finito nella cassetta della posta di 44 mila persone .
Come riferisce l'emittente locale WISN non tutti hanno apprezzato l'azione dimostrativa. Molti si sono persino spaventati aprendo l'involucro. «E' un mio diritto scegliere cosa fare del mio corpo. Non sta ad altri dirmi cosa fare», ha detto Mystical Listrom. La pensa allo stesso modo la vicina di casa, Glenda Pollock, rimasta assai perplessa dal bambolotto trovato nella confezione. «Abbiamo voluto, una volta ogni tanto, far parlare la gente dell'argomento», ha spiegato l'ideatore dell'iniziativa, Dave Obernberger, della locale sezione di «Right to Life». Il bambolotto, secondo Obernberger, rappresenterebbe un feto alla 11-12esima settimana di vita. Con quest'azione Right to Life ha voluto anche celebrare il 35esimo anniversario della sentenza della Corte Suprema sul caso «Roe contro Wade» che ha legalizzato l'aborto nel Paese.

Elmar Burchia
18 gennaio 2008(ultima modifica: 19 gennaio 2008)

Fonte: http://www.corriere.it/cronache/08_gennaio_18/feto_plastica_05d6cf4e-c5e4-11dc-8434-0003ba99c667.shtml

PILLOLA ABORTIVA RU486. ECCO COME E PERCHE' SARA' PRESTO COMMERCIALIZZATA IN ITALIA. ATTENZIONE ALLA DISINFORMAZIONE IDEOLOGICA

Firenze, 21 Giugno 2007. Su Avvenire di oggi, l'editorialista Eugenia Roccella spiega che quanto deciso dall'Emea e dalla Commissione Europea sulla pillola abortiva Ru486 e' "assolutamente nulla". Inoltre, alla notizia che abbiamo diffuso ieri sulla decisione della Commissione Europea, sono giunte puntualmente non-smentite da "fonti" piu' o meno identificate dell'Emea (agenzia europea del farmaco) e dell'Aifa (agenzia italiana del farmaco) che hanno creato un po' di confusione.
Per questo e' bene fare un po' di chiarezza sul significato di cio' che sta accadendo:
1. Il motivo per il quale la casa produttrice del farmaco, Exelgyn, non ha ancora fatto richiesta di commercializzazione in Italia ha poco a che fare con obiezioni scientifiche o di opinione pubblica. A scoraggiare la richiesta e' stato il clima politico, fortemente condizionato dalle istanze delle gerarchie vaticane. Istanze che chiaramente hanno condizionano e condizionano anche quelle forze politiche che all'epoca sostenevano (ed hanno poi smesso di sostenere) l'allora ministro della Salute Umberto Veronesi, favorevole all'introduzione della Ru486.
2. La Ru486 e' commercializzata in 21 Paesi dell'Unione Europea. Dubitiamo che "l'opinione pubblica" di questi 21 Paesi sia meno informata e meno critica di quella italiana (semmai e' maggiormente informata, visto che in quei Paesi sono centinaia di migliaia le donne, ancora in vita, che hanno fatto uso della Ru486). Piuttosto e' meno soggetta al bombardamento di informazioni politico-religiose mascherate da scienza. Per i suddetti motivi, l'Exelgyn ha deciso di sottoporre il proprio prodotto alle considerazioni scientifiche dell'agenzia europea del farmaco (Emea): una eventuale richiesta di commercializzazione in Italia sara' cosi' rafforzata dal parere di un autorevole organo scientifico europeo.
3. L'Exelgyn ci ha confermato che la richiesta di mutuo riconoscimento sara' presentata a settembre/ottobre all'Aifa. Le smentite odierne di questa agenzia, che ribadisce di non aver ricevuto richieste, sono ovvie, quindi inutili e –probabilmente- strumentali a creare un clima di non-credibilita' di come si stanno invece svolgendo i fatti e di quali sono le procedure. Un contributo alla disinformazione ideologica.
4. L'Emea, nel valutare i dosaggi oggetto della procedura europea di arbitrato, ha riconosciuto il prodotto "efficace e sicuro". Se cosi' non fosse, l'Emea non avrebbe approvato ALCUN DOSAGGIO. In sostanza l'Emea, ed ora la Commissione Europea (come gia' l'Organizzazione mondiale della Sanita' e la Food and Drug Administration degli Usa), hanno stabilito che la Ru486 e' "sicura ed efficace".
5. Quando la procedura di mutuo riconoscimento sara' presentata in Italia, il ministero della Salute non potra' che farla propria. Non farlo significa attivare automaticamente la procedura europea centralizzata: quindi nuovo vaglio dell'Emea, il cui parere -difficilmente opposto da quello appena espresso- sara' vincolante per TUTTI I PAESI DELL'UNIONE. Non solo. Il ministero italiano della Salute, se a quel punto vorra' opporsi, dovra' mandare i propri esperti-scienziati (presumibilmente non gli opinionisti dell'organo di stampa della Conferenza episcopale italiana) a convincere gli esperti-scienziati di altri 21 Paesi europei e dell'Emea che hanno autorizzato un farmaco pericoloso. Si coprirebbero di ridicolo, rovinando la propria reputazione di scienziati e la credibilita' dell'Italia in ambito medico-scientifico? Molto probabile.
Per tutto questo, e' evidente che l'arbitrato europeo appena conclusosi favorevolmente per la Ru486, costituisce la tappa fondamentale intrapresa in vista della procedura di mutuo riconoscimento che sara' attivata in Italia a settembre-ottobre. Tutt'altro che "assolutamente niente".

Pietro Yates Moretti, consigliere Aduc

Fonte: ADUC

STAMINALI CORDONE OMBELICALE,CONSENTITA CONSERVAZIONE AUTOLOGA

Le commissioni Affari Costituzionali e Bilancio riunite congiuntamente hanno approvato un emendamento a prima firma Donatella Poretti al decreto mille proroghe, che permettera' la conservazione autologa e anche presso banche private delle staminali del cordone ombelicale.
Lo riferisce Poretti, parlamentare radicale della Rosa nel Pugno, segretaria della Commissione Affari Sociali e membro della giunta dell'Associazione Coscioni, spiegando che l'emendamento e' stato approvato all'unanimita' con il parere favorevole di entrambe i relatori delle due commissioni e del Governo. Il testo prevede la proroga al 30 giugno 2008 del termine per la predisposizione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali; "a tal fine, e per incrementare la disponibilita' di cellule staminali del cordone ombelicale ai fini di trapianto, e' autorizzata la raccolta autologa, la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni o dalle provincia autonome, sentiti il CNT e il CNS. La raccolta avviene senza oneri per il SSN e previo consenso alla donazione per uso allogenico in caso di necessita' per paziente compatibile".
Fonte: Agi/Federfarma
Fonte: cybermed.it

lunedì 21 gennaio 2008

La propaganda della Moratti sulla pelle dei bambini

Stefano Rodotà (Repubblica del 2 gennaio scorso) le ha chiamate "costituzioni parallele". Al contrario della Costituzione del 1948, non hanno una forma definita. Si tratta di un insieme di 'manifesti politici', di provvedimenti amministrativi e anche di prassi burocratiche che convergono verso il risultato di mettere in discussione i principi fondamentali. Per fortuna, la Costituzione, quella vera, ha in sé dei potenti anticorpi. L'articolo 24, per esempio, che garantisce a tutti il diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti.

Martedì scorso è stata diffusa la notizia della presentazione, da parte di una donna marocchina di 37 anni, di un ricorso contro la decisione del sindaco di Milano di non ammettere alle scuole materne i bambini degli immigrati privi di permesso di soggiorno. L'azione legale, sostenuta dall'avvocato Livio Neri, si fonda sugli articoli 43 e 44 del Testo unico sull'immigrazione che individuano i comportamenti discriminatori per motivi etnici, razziali, nazionali e religiosi e stabiliscono una procedura a tutela delle vittime.

In attesa della decisione del giudice (e anche di quella dell'amministrazione che è stata invitata dal ministro della Pubblica istruzione a ritirare la circolare) val la pena di conoscere gli elementi essenziali della biografia della ricorrente. Le "costituzioni parallele", infatti, agiscono sulla realtà concreta, sulla vita delle persone.

La presentatrice del ricorso si trova in Italia dal 1993, cioè da quindici anni, e per buona parte della sua permanenza ha avuto un regolare permesso di soggiorno. La sua attuale condizione di irregolarità è stata determinata dall'aver perso il precedente lavoro e di non averne trovato uno nuovo entro il termine stabilito dalla legge. Non è dunque una condizione voluta ma subita. La donna, infatti, conduce una vita normale, risiede in un appartamento per il quale paga regolarmente l'affitto, e ha due bambine. La più grande frequenta la prima elementare. La più piccola, fino al 17 dicembre scorso, attendeva con gioia il momento in cui avrebbe cominciato a frequentare la scuola materna. Anche la madre lo attendeva perché questo le avrebbe consentito di lavorare con più serenità.

Chissà se, nell'elaborare la circolare, il sindaco di Milano ha pensato a casi come questo e ha deciso comunque di agire per dare prova di "fermezza". I consulenti legali del comune dovrebbero averle fatto notare che la circolare era ad alto rischio di bocciatura. Se non altro perché, con lo stesso tipo di azione avviata dalla donna marocchina, era stata già bollata come discriminatoria - e quindi annullata - la decisione di dare ai cittadini italiani cinque punti in più nelle graduatorie per l'assegnazione delle case popolari.

E questa è un'altra fondamentale differenza tra la Costituzione vera e quelle "parallele". La prima ha sessant'anni, le seconde hanno vita breve. E spesso chi le emana ne è consapevole. Le "costituzioni parallele" sono uno strumento per fare propaganda sulla pelle degli altri. Di solito dei più deboli. O per stabilire nuovi diritti a favore dei più forti. Si aggiornano continuamente. Una delle ultime norme, per esempio, stabilisce che la credibilità personale di un uomo politico è messa in discussione esclusivamente dai reati di mafia, e solo in caso di condanna superiore ai cinque anni di reclusione
(glialtrinoi@repubblica. it)

(20 gennaio 2008)

Ragazzina stuprata durante una festa

Violenza Una ragazzina di 15 anni, di origini ecuadoriane, è stata violentata da un suo connazionale di un anno più grande durante una festa tra adolescenti. Il giovane è ora in stato di fermo con l'accusa di violenza sessuale.

L'episodio è accaduto sabato, tra le 13 e le 17, in un appartamento in cui un gruppo di minorenni sudamericani si è ritrovato per passare il pomeriggio. Secondo la prima ricostruzione, i due, che non si frequentavano ma al massimo si conoscevano solo di vista, verso l'ora di pranzo si sono presentati separatamente all'appuntamento in un luogo preciso della città con alcuni degli invitati per recarsi poi, tutti insieme, alla festa. Forse lui, pur non conoscendola, le ha dato un passaggio in motorino.
Durante la festicciola, secondo la versione della giovane, il ragazzo avrebbe tentato più volte di infastidirla cercando di avvicinarla in modo abbastanza pesante anche nel bagno della casa. E poiché lei per più volte si è difesa, lui l'ha spinta con la forza in un luogo appartato dell'abitazione, forse in cantina, e, come lei stessa ha raccontato, "mi ha usato violenza e mi ha costretto ad abbassare i pantaloni".
Rincasata, sconvolta, la giovane ha raccontato tutto alla madre. Subito è stata portata al Svs, il servizio della Mangiagalli che presta soccorso a chi è stato violentato. Poi la denuncia e in tarda serata il riconoscimento del suo stupratore in Questura. Il 16enne è stato fermato dalla polizia e portato al centro di prima accoglienza del carcere minorile Beccaria.
Gli investigatori hanno già sentito gli amici che si trovavano ieri pomeriggio alla festa e che hanno raccontato di non aver visto né lui né lei per almeno un'ora. Proprio in quell'ora in cui, come risulta dagli accertamenti, la ragazza è stata violentata.

Fonte: Ansa

Identità e statuto dell'embrione umano

Comitato nazionale per la bioetica

22 giugno 1996

La possibilità di creare in vitro embrioni umani, congelarli, sottoporli a interventi manipolatori (per fini scientifici, terapeutici o eugenetici), impiantarli in un utero femminile a fini procreativi, costituisce uno dei capitoli più controversi all'interno della discussione bioetica. Il CNB, fin dalla sua istituzione, ha ritenuto indispensabile riflettere rigorosamente su questo insieme di tematiche per offrire alle istituzioni e alla pubblica opinione criteri di giudizio e di valutazione etica, anche al fine (che sembra ormai improcrastinabile) di elaborare in materia una legislazione sapiente, rispettosa sia delle esigenze della ricerca scientifica, che della dignità di tutti i soggetti coinvolti. Peraltro, per quanto consapevole dell'urgenza della questione, il Comitato non si è mosso affrettatamente: ha ufficialmente istituito un gruppo di lavoro in materia solo dopo che la riflessione sulle questioni bioetiche concernenti la fecondazione assistita era sostanzialmente conclusa.

Il gruppo inizialmente è stato diretto da Giovanni Berlinguer; successivamente, nel gennaio del 1995, è stato affidato a Evandro Agazzi; di esso han fatto originariamente parte i Proff. Benciolini, Cappelletti, Chieffi, Coghi, Danesino, De Carli, De Cecco, Fiori, Gaddini, Isidori, Leocata, Palumbo, Piazza, Romanini, Sgreccia, Stammati. Con il gruppo di lavoro hanno successivamente collaborato i Proff. Bompiani, Cattorini, Donati, Loreti-Beghè, Nordio, Mathieu, Rossi-Sciumè. Nel gruppo di lavoro si è fatta subito strada la convinzione che qualunque discussione bioetica che coinvolgesse l'embrione dovesse preliminarmente prendere le mosse da una adeguata risposta alla domanda sulla natura dell'embrione.

Una domanda quindi, per usare un termine impegnativo ma ineludibile, ontologica, avendo per oggetto la ricerca di una definizione di un'essenza; una domanda radicale, per rispondere alla quale si è reso indispensabile l'apporto della biologia, ma che non poteva ridursi a una mera domanda biologica, perché non poneva in questione ciò che la biologia percepisce e definisce -con i propri criteri metodologici interni- come embrione, ma ciò che quell' "oggetto" che la biologia studia e definisce come embrione è in se stesso. Insomma, mai come durante la riflessione sull'embrione è apparso evidente ai membri del Comitato che la bioetica presuppone (almeno in questo caso, ma si potrebbe dire ancora più esattamente in tutti i casi) una bio-ontologia.

Il gruppo di lavoro si è attivato nel febbraio del 1995 e alla fine di novembre dello stesso anno ha ritenuto esaurito il proprio lavoro istruttorio. Dal gruppo è emersa una indicazione importante, che il CNB, nella sua composizione plenaria, ha accolto (anche se non sono mancate in alcuni membri giustificate perplessità): ha deciso di dare al documento in elaborazione un carattere denso e soprattutto sintetico, di incentrarlo esclusivamente sulla questione ontologica e di rimandare a ulteriori documenti, che saranno dati al più presto alle stampe, l'approfondimento sia delle questioni giuridiche in tema di tutela dell'embrione che le numerose questioni etiche di carattere casistico.

Dopo numerose sedute plenarie (dal 14 dicembre 1995 al 22 giugno 1996), nelle quali la continua presenza e la vigile sensibilità di Agazzi hanno consentito al Comitato di superare numerose possibilità di stallo dialettico, il documento è stato approvato all'unanimità il 22 giugno 1996. Il lettore attento osserverà che questa unanimità è stata conquistata pagando un prezzo: quello di registrare all'interno del documento su alcuni punti particolari e spinosi alcune divergenze di opinione che si sono manifestate in seno al CNB e il cui componimento si è rivelato non solo impossibile, ma soprattutto inopportuno. Questo non significa affatto però, malgrado le apparenze, che l'unanimità raggiunta dal CNB non sia stata autentica o che sia stata in qualche modo incrinata dalle dichiarazioni suppletive che accompagnano il documento e nelle quali si esplicitano adeguatamente le divergenze di valutazione registrate nel documento principale con la doverosa sinteticità.

L'unanimità nel CNB è stata reale per quel che riguarda i profili essenziali della questione: il voto unanime che sigla il documento testimonia che ogni sua riga è stata letta, meditata, discussa da tutti i membri del CNB e che anche le opinioni dissenzienti sono passate attraverso un comune filtro di riflessione bioetica. Ma è stata reale anche sotto un altro profilo, perché le differenze di opinione presenti nel documento presuppongono una base comune di pensiero di cui non si potrà mai sottolineare abbastanza la rilevanza. L'embrione è uno di noi: questa frase, talmente semplice da suonare per alcuni irritante, esplicita bene l'atteggiamento bioetico fondamentale che emerge dal nostro testo: il senso del limite al nostro possibile operare tecnologico. E' vero: nel CNB si sono manifestate diverse opinioni sul come trattare gli embrioni prima che le loro cellule perdano la totipotenzialità. Ma anche coloro, tra i membri del CNB, che hanno aderito alle prospettive più "possibiliste", condividono comunque l'idea che gli embrioni non sono mero materiale biologico, meri insiemi di cellule: sono segno di una presenza umana, che merita rispetto e tutela. Su questo punto, che è in definitiva quello bioeticamente essenziale, il CNB è stato unanime; ed è per questo che nessuna divergenza di opinione tra i membri del CNB può rendere meno rilevante il loro accordo bioetico di principio. Il Presidente Francesco D'Agostino

Sintesi e raccomandazioni

Il Comitato è pervenuto unanimemente a riconoscere il dovere morale di trattare l'embrione umano, sin dalla fecondazione, secondo i criteri di rispetto e tutela che si devono adottare nei confronti degli individui umani a cui si attribuisce comunemente la caratteristica di persone, e ciò a prescindere dal fatto che all'embrione venga attribuita sin dall'inizio con certezza la caratteristica di persona nel suo senso tecnicamente filosofico, oppure che tale caratteristica sia ritenuta attribuibile soltanto con un elevato grado di plausibilità, oppure che si preferisca non utilizzare il concetto tecnico di persona e riferirsi soltanto a quell'appartenenza alla specie umana che non può essere contestata all'embrione sin dai primi istanti e non subisce alterazioni durante il suo successivo sviluppo.

Il Comitato ne ha dedotto unanimemente una serie di indicazioni circa i trattamenti moralmente illeciti nei confronti degli embrioni umani, a qualunque stadio del loro sviluppo:

- produzione di embrioni a fini sperimentali, commerciali o industriali;
- generazione multipla di esseri umani geneticamente identici mediante fissione gemellare o clonazione;
- creazione di chimere;
- produzione di ibridi uomo-animale;
- trasferimento di embrioni umani in utero animale o viceversa.
Una parte del Comitato ritiene che tale illiceità sussista incondizionatamente anche nei casi seguenti:

- soppressione o manipolazione dannosa di embrioni;
- diagnosi preimpianto finalizzata indiscriminatamente alla soppressione di embrioni;
- formazione in vitro di embrioni di cui non si intenda provvedere all'impianto nell'utero materno.
Il Comitato ha unanimemente ritenuto moralmente leciti:

- eventuali interventi terapeutici in fase sperimentale su embrioni, quando siano finalizzati alla salvaguardia della vita e della salute dei medesimi;
- le sperimentazioni su embrioni morti ottenuti da aborti.
Una parte del Comitato ritiene che la liceità morale si estenda ad alcuni casi ben precisi, ossia:

- la produzione di embrioni a fini procreativi;
- la decisione di non impiantare embrioni nel caso in cui, a seguito di diagnosi preimpianto, questi risultino affetti da gravi malformazioni o patologie genetiche;
- l'utilizzazione per scopi sperimentali o terapeutici di embrioni freschi o crioconservati che siano biologicamente inadatti all'impianto;
- l'utilizzazione per scopi sperimentali o terapeutici di embrioni crioconservati in "stato di abbandono", purché il loro ulteriore sviluppo non venga protratto oltre il termine in cui, in caso di sviluppo normale, avrebbero potuto impiantarsi.
Le indicazioni complete delle casistiche qui richiamate sommariamente a puro titolo riassuntivo, nonché delle condizioni da rispettare in alcune di esse, saranno esposte in ulteriori documenti del CNB, che vedranno presto la luce.

Il Comitato ha inoltre ritenuto che non avesse senso, in questo documento, indicare di volta in volta se una determinata posizione fosse sostenuta dalla maggioranza o da una minoranza dei suoi membri, dal momento che la presentazione delle posizioni etiche deve dar conto dei rispettivi argomenti, il cui valore non dipende dal numero di coloro che li propongono, ma da un giudizio intrinseco circa la loro validità.

Fonte: governo.it

Aborto: lettera aperta di Paolo Pobbiati, presidente di Amnesty International Italia

(18/09/2007)

Al presidente della Cei, Angelo Bagnasco. “Mai detto che l’aborto è un diritto umano, difendiamo le donne che hanno subito violenza sessuale. Mai ricevuti né sollecitati finanziamenti dalla Santa Sede.”

“Eminenza,

ieri, in occasione dell’apertura dei lavori del Consiglio episcopale, Ella ha voluto commentare la politica adottata da Amnesty International, lo scorso mese di agosto, su alcuni specifici aspetti riguardanti l’aborto.

A questo proposito mi permetto di fare alcune considerazioni. Nonostante le numerose precisazioni e smentite che siamo stati costretti a fare nell’ultimo mese (e che, peraltro, il quotidiano “Avvenire” ha rifiutato di pubblicare, in spregio al diritto di replica), Ella ha attribuito ad Amnesty International un’affermazione mai fatta: che l’aborto sia stato da noi considerato un diritto umano.

Ieri, Ella ha voluto indicare Amnesty International tra i responsabili di una crisi morale del nostro paese, per il semplice fatto che la nostra associazione, dopo tre anni di ricerca e di missioni in paesi in cui la violenza sulle donne è tanto diffusa ed endemica quanto impunita, ha voluto prendere le difese delle migliaia e migliaia di donne che ogni anno subiscono stupri (sulle nostre strade, durante le guerre così come nei tanti Darfur che hanno luogo tra le mura domestiche) e delle migliaia e migliaia di donne che vanno in carcere o rischiano la pena di morte per aver cercato di interrompere una gravidanza a seguito di violenza sessuale o perché essa mette a rischio la loro vita o quella del nascituro. Donne derise e umiliate, cui viene negata giustizia, che vedono i loro stupratori girare impuniti, davanti al portone di casa o a un campo profughi.

I resoconti delle nostre missioni in Darfur sono pieni di testimonianze di donne che ci raccontano che preferiscono uscire loro dalle tende, perché se lo fanno gli uomini verranno uccisi dalle squadre della morte sudanesi, mentre loro, le donne, verranno ‘solo’ stuprate. In situazioni di guerra, lo stupro è diventato una vera e propria arma di distruzione di massa. Nell’ex Jugoslavia, in Ruanda e in Darfur sono tantissime le donne che sono state violentate sistematicamente perché partorissero un ‘figlio del nemico’.

Alla violenza devastante dello stupro, queste donne devono aggiungere quella che poi ricevono dalla comunità di origine, che spesso le considera impure o addirittura responsabili di ciò che hanno subito. Vengono isolate, allontanate, picchiate e talora uccise.

In tali condizioni, quali argomenti si possono imporre a una donna che sceglie di non portare avanti una gravidanza frutto di violenza, magari subita da quegli stessi uomini che un attimo prima hanno massacrato, davanti ai suoi occhi, il marito e i figli?

Quella che Le ho descritto è la realtà che molte missioni di ricerca di Amnesty International hanno conosciuto, nel corso della nostra campagna ‘Mai più violenza sulle donne’. Una realtà che ha portato due milioni di soci a scegliere di prendere una posizione. Amnesty International non auspica, non chiede che una donna violentata abortisca, ma se decide di farlo, vogliamo che non sia obbligata a rischiare la propria salute. Chiediamo, inoltre, che non finisca in prigione per aver preso quella decisione.

Amnesty International ha deciso di profondere il massimo impegno per eliminare le condizioni che favoriscono la violenza sessuale nei confronti di centinaia di migliaia di donne ogni anno. Come abbiamo ribadito anche nel corso del nostro Consiglio internazionale, svoltosi ad agosto in Messico, Amnesty International lavorerà per contrastare tutti quei fattori che favoriscono gravidanze indesiderate o che contribuiscono a portare una donna a scegliere di abortire.

Questo è il cuore della posizione di Amnesty International, che però non trova menzione nelle Sue parole di ieri né nelle precedenti dichiarazioni di altri autorevolissimi esponenti della Chiesa Cattolica.

Infine, Le sarà probabilmente noto che Amnesty International non ha mai ricevuto, poiché a norma del suo Statuto non potrebbe mai sollecitarli né accettarli, finanziamenti dalla Santa Sede. La ‘sospensione’ di tali finanziamenti è tuttavia riportata oggi da alcuni organi di stampa, nel contesto delle critiche che Ella ha rivolto alla nostra associazione.

Nel massimo rispetto per il Suo ruolo e per la Sua persona, Le chiedo la disponibilità a lavorare insieme ad Amnesty International perché si pongano in essere tutte le misure necessarie, legislative ma anche di educazione e informazione sulla salute sessuale e riproduttiva, affinché si riducano al massimo i rischi di gravidanze indesiderate e, di conseguenza, si riduca l’incidenza del ricorso all’aborto.

Mi auguro, Eminenza, di ricevere una Sua cortese risposta.

Con i miei più deferenti saluti”

Paolo Pobbiati
Presidente della Sezione Italiana
di Amnesty International


FINE DEL COMUNICATO
Roma, 18 settembre 2007

Per ulteriori informazioni, approfondimenti e interviste:
Amnesty International Italia - Ufficio stampa
Tel. 06 4490224 - cell. 348-6974361, e-mail: press@amnesty.it

Fonte: Amnesty International

Tento' stupro, preso grazie a video

Verona, telecamera bus fa identificare aggressore

VERONA, 19 GEN - L'impianto di videosorveglianza di un autobus permette di identificare l'autore di una tentata violenza sessuale ai danni di una giovane. E' accaduto a Verona, dove da qualche tempo e' attivo questo sistema. L'uomo, che e' stato poi rintracciato, aveva molestato una ragazza a bordo del bus e poi, una volta scesa l'aveva seguita tentando di aggredirla e violentarla. La ragazza si era difesa riuscendo a fuggire e a rifugiarsi a casa.

Fonte: Ansa

Uccide la figlia di 8 anni e si suicida

L'omicida, un operaio di 37 anni, viveva ormai da separato in casa
Forse i problemi psicologici causati dalla crisi familiare all'origine del gesto
Uccide la figlia di 8 anni e si suicida
I cadaveri scoperti in casa dalla moglie
La donna avvertita da un amico, insospettito perché al telefono non rispondeva nessuno

La casa dell'omicidio-suicidio
FORMIGINE (MODENA) - Un uomo ha ucciso la figlia di quasi otto anni a coltellate e con la stessa lama si è suicidato. E' accaduto nella mattinata in un'abitazione di Formigine, nel modenese, in via Quattro Passi, ma l'omicidio-suicidio si è scoperto solo nel tardo pomeriggio. E' stata la moglie, dalla quale l'omicida, Antonio Bove, 37 anni, si stava separando, a scoprire i due cadaveri. Tornata a casa dopo essere stata allertata da un amico, che aveva cercato Bove per tutta la giornata senza successo, la donna non riusciva ad aprire, perché la porta era bloccata dall'interno, e ha chiamato i carabinieri, che l'hanno sfondata, trovando così i due cadaveri.

L'abitazione dove sono stati scoperti i corpi dell'uomo e della figlioletta si trova in una palazzina di recente costruzione, alla periferia sud di Formigine, paese a una decina di chilometri da Modena. Bove, di origine pugliese, a quanto si è appreso ha inferto più coltellate alla figlioletta Erica, nata nel 2000, e si è poi ucciso colpendosi con un fendente all'altezza del cuore. I corpi sono stati trovati nella camera da letto.

Bove era operaio alla Ferrari, dove lavora anche la moglie, Antonella Ferrone, trentaseienne, da cui da alcuni mesi era separato di fatto, anche se la coppia viveva sotto lo stesso tetto. Il movente, secondo i primi accertamenti dei carabinieri, potrebbe essere ricercato proprio nei problemi psicologici di cui pare l'uomo soffrisse a causa delle vicende familiari. Anche in azienda i colleghi sapevano dei suoi problemi e avevano cercato in più occasioni di aiutarlo.

Nell'azienda di Maranello Bove aveva anche un incarico sindacale per la Fiom; gli stessi compagni di lavoro lo avevano cercato oggi, perché non si era presentato in azienda nonostante una prevista manifestazione dei metalmeccanici, ma senza esito.
L'allarme è stato dato dopo che anche un amico aveva cercato con insistenza Bove durante la giornata sul telefono cellulare, ma inutilmente. Pure la bimba non si era recata questa mattina a scuola.

All'arrivo della moglie a casa nel tardo pomeriggio - secondo quanto si è saputo - la donna, presente l'amico, ha cercato di aprire la porta dell'abitazione con le chiavi, ma la porta era bloccata con un fermo dall'interno. Assieme ai carabinieri si è reso così necessario l'intervento dei vigili del fuoco, e la porta è stata sfondata. Subito dopo, la macabra scoperta. La donna, alla vista dei corpi, si è messa a gridare, sotto choc, ed è stato poi necessario il suo trasferimento all'ospedale di Sassuolo.

(18 gennaio 2008)
Fonte: repubblica.it

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