giovedì 1 maggio 2008

PROCREAZIONE, SI CAMBIA: IN GAZZETTA NUOVE LINEE GUIDA

Il ministro della Salute Livia Turco ha firmato il decreto ministeriale che aggiorna le linee guida della legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita. Le nuove linee guida saranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale con la data di oggi. Secondo quanto si è appreso, con le nuove norme i portatori di malattie sessualmente trasmissibili come l'Hiv potranno accedere alle tecniche di fecondazione assistita. Il decreto, a lungo atteso dalle associazioni di pazienti, aggiorna quello precedente pubblicato in Gazzetta il 16 agosto 2004.

ELIMINATO NO DIAGNOSI PREIMPIANTO
Le nuove linee guida alle legge sulla procreazione medicalmente assistita eliminano il divieto alla diagnosi preimpianto degli embrioni, mantenendo però il divieto a qualsiasi diagnosi a fini eugenetici così come previsto dalla stessa legge. Lo ha spiegato lo stesso ministro della Salute Livia Turco in una nota dove annuncia i contenuti del provvedimento. "Abbiamo dato una risposta - ha detto Turco - a quanti, operatori e cittadini, richiedevano chiarezza sulla possibilità di effettuare diagnosi preimpianto, chiarendo che le linee guida, in quanto tali, non possono prevedere divieti che non siano già contemplati nella legge stessa. Per questo, il nuovo testo delle linee guida non contempla più la limitazione alla sola diagnosi osservazionale, mantenendo comunque il divieto di qualsiasi diagnosi a fini eugenetici così come previsto dall'articolo 13 della legge 40. E ciò in coerenza con l'evoluzione dell'ordinamento, testimoniata da diversi pronunciamenti della Magistratura, sia ordinaria che amministrativa, ed in particolare quello del Tar del Lazio che ha annullato la parte delle precedenti linee guida in cui si limitano le indagini sullo stato di salute dell'embrione a quelle di tipo osservazionale".

LA LEGGE 40 E COSA CAMBIA CON LE LINEE GUIDA

Sono sostanzialmente due le novità introdotte dalle nuove linee guida, rispetto alle precedenti fino ad oggi in vigore e risalenti al luglio 2004, per la legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita, prevista per le coppie definite infertili: il sì alla possibilità di effettuare la diagnosi preimpianto sull'embrione da impiantare in utero (prima vietata, eccetto la diagnosi preimpianto di solo tipo 'osservazionale') e la possibilità di ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA), anche per le coppie in cui l'uomo sia portatore di malattie virali sessualmente trasmissibili, e in particolare del virus HIV e di quelli delle Epatiti B e C, riconoscendo che tali condizioni siano assimilabili ai casi di infertilità per i quali è concesso il ricorso alla fecondazione assistita. Queste, in sintesi, le norme previste dalla legge, approvata definitivamente dalla Camera il 10 febbraio 2004:

- ACCESSO ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE ASSISTITA: è consentita per risolvere problemi di sterilità o infertilità e solo se non ci sono altri metodi terapeutici efficaci; sterilità e infertilità devono essere documentate e certificate dal medico (le nuove linee guida permettono l'accesso anche alle coppie in cui l'uomo è affetto da malattie virali sessualmente trasmissibili).

- NO ALL'ETEROLOGA: il testo vieta il ricorso alla fecondazione eterologa, cioé con seme di persona estranea alla coppia.

- CHI POTRA' RICORRERE ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE: saranno le coppie formate da persone maggiorenni di sesso diverso, sposate o conviventi, in età potenzialmente fertile ed entrambe viventi. No, insomma, ai single, alle mamme-nonne e alla fecondazione post mortem.

- TUTELA DEL NATO E DEL NASCITURO: la legge assicura il diritto a nascere del concepito. I bambini che nascono dall'applicazione di queste tecniche sono figli legittimi della coppia o acquisiscono lo status di figli riconosciuti della madre o della coppia stessa.

- CONSENSO INFORMATO: la coppia deve essere accuratamente e costantemente informata sulle tecniche e sulle varie fasi della loro applicazione. Una volta che l' ovulo è fecondato deve essere impiantato entro sette giorni e non è possibile alcun ripensamento.

- EMBRIONI E SPERIMENTAZIONE: sono vietate la sperimentazione sugli embrioni e la clonazione umana. Ricerca clinica e sperimentazione sull' embrione sono ammesse solo se finalizzate alla tutela della sua salute e del suo sviluppo. E' vietata anche qualsiasi tecnica che possa predeterminare o alterare il patrimonio genetico dell'embrione.

- PRODUZIONE EMBRIONI: è possibile produrre non più di tre embrioni per volta, ovvero il numero necessario ad un unico e contemporaneo impianto.

- ADOTTABILITA' DEGLI EMBRIONI: è prevista l' adottabilità degli embrioni congelati di cui non si conoscano i genitori biologici o dei quali non sia stato chiesto l' impianto da almeno tre anni.

- CRIOCONSERVAZIONE: è consentita solo quando il trasferimento nell' utero degli embrioni non risulti possibile per gravi e documentati problemi di salute della donna che non erano prevedibili. Gli embrioni possono rimanere congelati fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.

- SI' DIAGNOSI PREIMPIANTO: le precedenti linee guida limitavano invece le indagini sullo stato di salute dell'embrione a quelle di solo tipo "osservazionale".

fonte: ansa.it

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