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lunedì 21 gennaio 2008

Identità e statuto dell'embrione umano

Comitato nazionale per la bioetica

22 giugno 1996

La possibilità di creare in vitro embrioni umani, congelarli, sottoporli a interventi manipolatori (per fini scientifici, terapeutici o eugenetici), impiantarli in un utero femminile a fini procreativi, costituisce uno dei capitoli più controversi all'interno della discussione bioetica. Il CNB, fin dalla sua istituzione, ha ritenuto indispensabile riflettere rigorosamente su questo insieme di tematiche per offrire alle istituzioni e alla pubblica opinione criteri di giudizio e di valutazione etica, anche al fine (che sembra ormai improcrastinabile) di elaborare in materia una legislazione sapiente, rispettosa sia delle esigenze della ricerca scientifica, che della dignità di tutti i soggetti coinvolti. Peraltro, per quanto consapevole dell'urgenza della questione, il Comitato non si è mosso affrettatamente: ha ufficialmente istituito un gruppo di lavoro in materia solo dopo che la riflessione sulle questioni bioetiche concernenti la fecondazione assistita era sostanzialmente conclusa.

Il gruppo inizialmente è stato diretto da Giovanni Berlinguer; successivamente, nel gennaio del 1995, è stato affidato a Evandro Agazzi; di esso han fatto originariamente parte i Proff. Benciolini, Cappelletti, Chieffi, Coghi, Danesino, De Carli, De Cecco, Fiori, Gaddini, Isidori, Leocata, Palumbo, Piazza, Romanini, Sgreccia, Stammati. Con il gruppo di lavoro hanno successivamente collaborato i Proff. Bompiani, Cattorini, Donati, Loreti-Beghè, Nordio, Mathieu, Rossi-Sciumè. Nel gruppo di lavoro si è fatta subito strada la convinzione che qualunque discussione bioetica che coinvolgesse l'embrione dovesse preliminarmente prendere le mosse da una adeguata risposta alla domanda sulla natura dell'embrione.

Una domanda quindi, per usare un termine impegnativo ma ineludibile, ontologica, avendo per oggetto la ricerca di una definizione di un'essenza; una domanda radicale, per rispondere alla quale si è reso indispensabile l'apporto della biologia, ma che non poteva ridursi a una mera domanda biologica, perché non poneva in questione ciò che la biologia percepisce e definisce -con i propri criteri metodologici interni- come embrione, ma ciò che quell' "oggetto" che la biologia studia e definisce come embrione è in se stesso. Insomma, mai come durante la riflessione sull'embrione è apparso evidente ai membri del Comitato che la bioetica presuppone (almeno in questo caso, ma si potrebbe dire ancora più esattamente in tutti i casi) una bio-ontologia.

Il gruppo di lavoro si è attivato nel febbraio del 1995 e alla fine di novembre dello stesso anno ha ritenuto esaurito il proprio lavoro istruttorio. Dal gruppo è emersa una indicazione importante, che il CNB, nella sua composizione plenaria, ha accolto (anche se non sono mancate in alcuni membri giustificate perplessità): ha deciso di dare al documento in elaborazione un carattere denso e soprattutto sintetico, di incentrarlo esclusivamente sulla questione ontologica e di rimandare a ulteriori documenti, che saranno dati al più presto alle stampe, l'approfondimento sia delle questioni giuridiche in tema di tutela dell'embrione che le numerose questioni etiche di carattere casistico.

Dopo numerose sedute plenarie (dal 14 dicembre 1995 al 22 giugno 1996), nelle quali la continua presenza e la vigile sensibilità di Agazzi hanno consentito al Comitato di superare numerose possibilità di stallo dialettico, il documento è stato approvato all'unanimità il 22 giugno 1996. Il lettore attento osserverà che questa unanimità è stata conquistata pagando un prezzo: quello di registrare all'interno del documento su alcuni punti particolari e spinosi alcune divergenze di opinione che si sono manifestate in seno al CNB e il cui componimento si è rivelato non solo impossibile, ma soprattutto inopportuno. Questo non significa affatto però, malgrado le apparenze, che l'unanimità raggiunta dal CNB non sia stata autentica o che sia stata in qualche modo incrinata dalle dichiarazioni suppletive che accompagnano il documento e nelle quali si esplicitano adeguatamente le divergenze di valutazione registrate nel documento principale con la doverosa sinteticità.

L'unanimità nel CNB è stata reale per quel che riguarda i profili essenziali della questione: il voto unanime che sigla il documento testimonia che ogni sua riga è stata letta, meditata, discussa da tutti i membri del CNB e che anche le opinioni dissenzienti sono passate attraverso un comune filtro di riflessione bioetica. Ma è stata reale anche sotto un altro profilo, perché le differenze di opinione presenti nel documento presuppongono una base comune di pensiero di cui non si potrà mai sottolineare abbastanza la rilevanza. L'embrione è uno di noi: questa frase, talmente semplice da suonare per alcuni irritante, esplicita bene l'atteggiamento bioetico fondamentale che emerge dal nostro testo: il senso del limite al nostro possibile operare tecnologico. E' vero: nel CNB si sono manifestate diverse opinioni sul come trattare gli embrioni prima che le loro cellule perdano la totipotenzialità. Ma anche coloro, tra i membri del CNB, che hanno aderito alle prospettive più "possibiliste", condividono comunque l'idea che gli embrioni non sono mero materiale biologico, meri insiemi di cellule: sono segno di una presenza umana, che merita rispetto e tutela. Su questo punto, che è in definitiva quello bioeticamente essenziale, il CNB è stato unanime; ed è per questo che nessuna divergenza di opinione tra i membri del CNB può rendere meno rilevante il loro accordo bioetico di principio. Il Presidente Francesco D'Agostino

Sintesi e raccomandazioni

Il Comitato è pervenuto unanimemente a riconoscere il dovere morale di trattare l'embrione umano, sin dalla fecondazione, secondo i criteri di rispetto e tutela che si devono adottare nei confronti degli individui umani a cui si attribuisce comunemente la caratteristica di persone, e ciò a prescindere dal fatto che all'embrione venga attribuita sin dall'inizio con certezza la caratteristica di persona nel suo senso tecnicamente filosofico, oppure che tale caratteristica sia ritenuta attribuibile soltanto con un elevato grado di plausibilità, oppure che si preferisca non utilizzare il concetto tecnico di persona e riferirsi soltanto a quell'appartenenza alla specie umana che non può essere contestata all'embrione sin dai primi istanti e non subisce alterazioni durante il suo successivo sviluppo.

Il Comitato ne ha dedotto unanimemente una serie di indicazioni circa i trattamenti moralmente illeciti nei confronti degli embrioni umani, a qualunque stadio del loro sviluppo:

- produzione di embrioni a fini sperimentali, commerciali o industriali;
- generazione multipla di esseri umani geneticamente identici mediante fissione gemellare o clonazione;
- creazione di chimere;
- produzione di ibridi uomo-animale;
- trasferimento di embrioni umani in utero animale o viceversa.
Una parte del Comitato ritiene che tale illiceità sussista incondizionatamente anche nei casi seguenti:

- soppressione o manipolazione dannosa di embrioni;
- diagnosi preimpianto finalizzata indiscriminatamente alla soppressione di embrioni;
- formazione in vitro di embrioni di cui non si intenda provvedere all'impianto nell'utero materno.
Il Comitato ha unanimemente ritenuto moralmente leciti:

- eventuali interventi terapeutici in fase sperimentale su embrioni, quando siano finalizzati alla salvaguardia della vita e della salute dei medesimi;
- le sperimentazioni su embrioni morti ottenuti da aborti.
Una parte del Comitato ritiene che la liceità morale si estenda ad alcuni casi ben precisi, ossia:

- la produzione di embrioni a fini procreativi;
- la decisione di non impiantare embrioni nel caso in cui, a seguito di diagnosi preimpianto, questi risultino affetti da gravi malformazioni o patologie genetiche;
- l'utilizzazione per scopi sperimentali o terapeutici di embrioni freschi o crioconservati che siano biologicamente inadatti all'impianto;
- l'utilizzazione per scopi sperimentali o terapeutici di embrioni crioconservati in "stato di abbandono", purché il loro ulteriore sviluppo non venga protratto oltre il termine in cui, in caso di sviluppo normale, avrebbero potuto impiantarsi.
Le indicazioni complete delle casistiche qui richiamate sommariamente a puro titolo riassuntivo, nonché delle condizioni da rispettare in alcune di esse, saranno esposte in ulteriori documenti del CNB, che vedranno presto la luce.

Il Comitato ha inoltre ritenuto che non avesse senso, in questo documento, indicare di volta in volta se una determinata posizione fosse sostenuta dalla maggioranza o da una minoranza dei suoi membri, dal momento che la presentazione delle posizioni etiche deve dar conto dei rispettivi argomenti, il cui valore non dipende dal numero di coloro che li propongono, ma da un giudizio intrinseco circa la loro validità.

Fonte: governo.it

domenica 23 dicembre 2007

Embrioni: "Scardinata la legge" Soddisfatto anche il Centro Demetra

Il caso della coppia di Milano che aveva chiesto la diagnosi preimpianto
Un giudice di Firenze ha dato loro ragione. La replica dell'istituto toscano

"Il rifiuto di svolgere test sugli embrioni è avvenuto a norma di legge"
Mentre l'avvocato dell'associazione "Madre provetta" sottolinea il valore della sentenza.
FIRENZE - "Il rifiuto di svolgere test sugli embrioni è avvenuto a norma di legge. Non si poteva decidere diversamente", osserva l'avvocato Cristina Baldi, spiegando perché il Centro Demetra si era espresso negativamente sulla richiesta di una coppia milanese, che avrebbe voluto effettuare la diagnosi preimpianto sugli embrioni fecondati. Diritto di cui invece è titolare, secondo quanto ha stabilito un'ordinanza di un giudice di Firenze. L'avvocato Baldi sottolinea però come "la decisione del giudice sia stata estremamente coraggiosa aprendo spiragli significativi per una revisione della legge".

Infatti l'ordinanza viene accolta con soddisfazione non soltanto dalla coppia interessata, ma anche dallo stesso Centro Demetra: "Questa decisione - sostengono Claudia Livi ed Elisabetta Chelo,
responsabili del Centro - apre nuove prospettive per un recupero di una autonomia decisionale del medico che, sino a qui è stato sostanzialmente costretto dalla legge ad una scelta terapeutica obbligata. Come si legge nel dispositivo, l'operatore è tenuto ad operare 'secondo le migliori regole della scienza in relazione alla salute della madre' come d'altra parte previste dallo stesso codice deontologico medico".

La coppia aveva chiesto la diagnosi preimpianto dal momento che la donna è portatrice di una grave malattia, la esostosi, malattia genetica che porta all'accrescimento esagerato della cartilagine delle ossa: c'è una percentuale molto elevata che venga trasmessa al figlio, esiste la possibilità che sia mortale.

"La decisione scardina la legge sulla fecondazione assistita", ha detto, riferendosi alla sentenza di Firenze, l'avvocato Gianni Baldini, docente di biodiritto all'università di Firenze e legale dell'associazione "Madre provetta". "Questa malattia - ha spiegato Baldini - ha una trasmissibilità superiore al 50%, ecco perché la coppia ha chiesto il test sugli embrioni".

Grande apprezzamento esprime anche Monica Soldano, presidente dell'associazione Madre Provetta che da anni si batte "per modificare nell'interesse dei pazienti una legge brutta e crudele, causa di un esodo dal nostro Paese di tante coppie (secondo l'Istat circa il 20% delle giovani coppie manifesta problemi procreativi) che vanno a cercare soluzione all'estero".

Donatella Poretti, parlamentare radicale della Rosa nel Pugno e segretaria della Commissione Affari Sociali, ricorda che "mancano "9 giorni alla scadenza delle famigerate linee guida. La capogruppo dei Verdi in commissione Giustizia alla Camera, Paola Balducci, osserva che "la sentenza di Firenze, che, di fatto, aggiorna le linee guida che ad oggi vietano la diagnosi preimpianto degli embrioni, è un provvedimento da accogliere con favore".

Anche il professor Severino Antinori plaude alla sentenza: "Mi pare una sentenza assolutamente importante che fa chiarezza e dice che questa legge 40 viola i diritti umani, i diritti alla salute e alla procreazione. Credo che debba indurre finalmente il ministro alla Salute Livia Turco a fare un cambiamento alle linee guida, a fare qualcosa di sinistra".

Padre Roberto Colombo, docente dell'Università Cattolica di Milano e direttore del Laboratorio di biologia molecolare genetica umana dello stesso ateneo, ritiene invece che "la genetica preimpianto aprirebbe la strada a una concezione eugenetica della procreazione geneticamente assistita".

(22 dicembre 2007)

Fecondazione, il giudice dà ragione alle donne

di MIRIAM MAFAI

Adesso, dopo le due sentenze del Tribunale di Cagliari e di quello di Firenze, la parola passa al ministro della Salute, Livia Turco che dovrà sbrogliare la complicata matassa della norma più assurda contenuta nella nostra legge sulla fecondazione assistita. La norma impedisce infatti quella diagnosi preimpianto considerata del tutto normale fino al febbraio del 2004.

Che da quel giorno, data di approvazione della legge, è stata sempre richiesta e messa in atto non per selezionare il colore degli occhi del nascituro (come qualcuno polemicamente sostiene) ma per impedire la trasmissione al figlio di gravi malattie da parte di una coppia di genitori che ne sia affetta. La norma è stata giustamente definita "feroce" perché, quando applicata, obbligherebbe la madre a subire l'impianto di tutti gli embrioni prodotti, fatta salva la possibilità di ricorrere poi all'aborto una volta accertati nel feto rischi di malformazione o malattie genetiche.

Una donna sarda, talassemica, ha rifiutato qualche mese fa di subire questa violenza. Ha fatto ricorso al Tribunale di Cagliari che le ha dato ragione affermando che l'embrione, sottoposto alla diagnosi genetica poteva essere impiantato solo nel caso si fosse rivelato sano, evitando in questo caso il doloroso ricorso all'aborto. Ieri una analoga sentenza, del Tribunale di Firenze, ha sostenuto, con altrettanta nettezza, lo stesso principio, facendo riferimento non solo a una precedente sentenza della nostra Corte Costituzionale, ma anche alla Convenzione di Oviedo che consente i test prenatali, purché non abbiano finalità eugenetica.

Il Centro medico cui la madre, affetta da una grave e rara malattia genetica si era rivolta, dovrà dunque provvedere all'impianto solo quando avrà verificato le buone condizioni dell'embrione.

Le precedenti "linee guida" , emesse nel luglio 2004 sotto la gestione del ministro Sirchia, che mettevano fuori legge l'indagine genetica reimpianto vanno dunque disapplicate, afferma l'ordinanza del Tribunale di Firenze. Le nuove "linee guida" la cui responsabilità spetta al ministro della Salute dovranno, inevitabilmente, tener conto di queste sentenze della magistratura che tutelano il diritto della madre e insieme il diritto alla salute del nascituro.

Ancora una volta, come nel controverso caso del testamento biologico in discussione al Senato, siamo di fronte ad uno di quei problemi che si è convenuto chiamare "eticamente sensibili". Un problema cioè che divide le coscienze e rischia di vedere schierati e contrapposti, da una parte i laici e dall'altra la Chiesa Cattolica contraria ad ogni intervento sull'embrione.
L'inizio della vita e la sua conclusione non sono più affidati, come è accaduto per tutta la storia dell'umanità, alla natura (o a una volontà superiore). La nascita e la morte sono eventi sui quali ormai incide in modo decisivo la medicina, la scienza, la volontà dell'uomo, della sua capacità di scegliere.

E' una condizione del tutto nuova, aperta a prospettive affascinanti ma anche, per alcuni versi inquietanti. Mai prima d'ora una donna ha potuto decidere se e come divenire madre, mai prima d'ora una donna ha potuto - grazie ai progressi della medicina - mettere il nascituro al riparo da gravi malattie ereditarie.
Il legislatore non può, in questi casi così delicati, imporre una scelta che, anche se confortata dalla maggioranza non consente la convivenza di valori diversi. Vale la pena a questo proposito di citare un liberale come Dworkin che scriveva: "L'istituzione dei diritti è cruciale perché rappresenta la promessa della maggioranza alla minoranza che la sua dignità ed eguaglianza saranno rispettatele".

La laicità, che ci è cara, consiste proprio in questo: nella capacità di allargare l'area dei diritti di ognuno di noi senza imporne l'adozione a nessuno. E' la scelta che venne fatta in occasione del voto sul divorzio e sull'aborto. E' la scelta che, speriamo, verrà adottata in occasione della elaborazione delle nuove linee guida per l'applicazione della legge sulla fecondazione assistita.

Il giudice: sì ai test sugli embrioni E' possibile la diagnosi preventiva

Firenze, sentenza accoglie il ricorso di una donna affetta da una rara malattia
"Lecito anche rifiutare i tre impianti se la salute è in pericolo"
di MARINA CAVALLIERI

ROMA - Arriva da Firenze l'ordinanza, con valore di sentenza, che scardina la legge sulla fecondazione assistita. Il giudice ha accolto il ricorso di una coppia e ha stabilito che le linee guida che vietano la diagnosi preimpianto degli embrioni sono inapplicabili perché contro la legge stessa e contro la Costituzione. È possibile quindi la diagnosi preventiva se c'è il rischio di trasmettere una grave malattia genetica, è lecito rifiutare il numero obbligatorio di tre embrioni se una gravidanza gemellare può compromettere la salute della donna.

Torna ancora nelle aule giudiziarie la battaglia sulla procreazione assistita, e dopo il caso del tribunale di Cagliari arriva un altro giudice a dare ragione alle coppie che lottano per cambiare le norme. Questa volta a sollevare la questione è stata una coppia trentenne di Milano, lei è portatrice di una grave malattia, la esostosi, malattia genetica che porta all'accrescimento esagerato della cartilagine delle ossa: c'è una percentuale molto elevata che venga trasmessa al figlio, esiste la possibilità che sia mortale.

La coppia si rivolge al centro Demetra di Firenze e chiede di poter fare la diagnosi preimpianto, inoltre chiede che la fivet sia adeguata allo stato di salute della donna che non può rischiare una gravidanza gemellare. Il centro risponde che tutto questo la legge non lo consente. "La coppia deve per forza sottoporsi alla roulette russa con il rischio di avere gli embrioni malati", racconta l'avvocato Gianni Baldini che ha curato il ricorso. "Così i coniugi si rivolgono al sito www. madreprovetta. org per chiedere una consulenza e iniziamo un'azione legale".

Alla base del ricorso, spiega l'avvocato, ci sono diverse considerazioni. "C'è il fatto che la legge 40 non stabilisce espressamente il divieto di diagnosi preimpianto, sono le linee guida a stabilirlo dicendo che le indagini preventive non possono essere di natura genetica ma solo osservazionale cioè morfologica". Questo divieto incide su un diritto soggettivo assoluto, dice l'avvocato Baldini, qual è quello dell'autodeterminazione, incide sul diritto alla procreazione cosciente e responsabile, al consenso informato.

"Il giudice Isabella Mariani accoglie il ricorso, "dicendo che è fondata l'illegittimità delle linee guida che espressamente disapplica, un provvedimento con efficacia vincolante per altri giudizi e per il Tar". Il giudice inoltre prende altre due iniziative contrarie alla legge. "Condanna il centro ad eseguire la diagnosi e stabilisce la crioconservazione degli embrioni malati, che la legge vieta, e dice che il medico deve seguire le regole della migliore scienza ed esperienza con specifico riguardo alla salute della donna. Questo è un altro colpo al cuore della legge 40, perché ristabilisce l'ordine gerarchico previsto dalla Costituzione e dalla legge 194 che antepone la salute della donna a quella del nascituro".

L'ordinanza non è revocabile, vale quanto una sentenza, se il centro Demetra non ricorre in appello diventa definitiva. È la seconda sentenza a favore della diagnosi preimpianto nel caso di malattie genetiche, a settembre il tribunale di Cagliari aveva dato ragione ad una donna portatrice di talassemia. "Da quando è andata in vigore la legge arrivano molte richieste di sostegno legale, è aumentato il contenzioso giudiziario, la legge 40 è avvertita contro il bene della coppia", dice Monica Soldano, presidente dell'associazione "Madreprovetta", "la legge viene sempre più percepita come ostile a un progetto genitoriale".


(22 dicembre 2007)
Fonte: repubblica.it

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